Cumulo dei mezzi di espropriazione e limitazione della stessa
20 Giugno 2019
È esperibile la domanda di limitazione dell'utilizzo dei mezzi di espropriazione da parte del creditore procedente, ai sensi dell'art. 483 c.p.c., eccependo il maggior valore dei beni oggetto dell'espropriazione rispetto al credito vantato?
Ai sensi dell'art. 483 c.p.c. il creditore, per raggiungere il soddisfacimento delle sue ragioni, può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione che il codice di rito prevede. Infatti, sono previste limitazioni solo in determinati casi come, ad esempio, il caso in cui il creditore già fruisca di una garanzia reale (art. 2911 c.c.). Tuttavia, ai sensi dell'art. 483 c.p.c., il debitore può opporsi ed ottenere, così, la limitazione dell'espropriazione ad un mezzo scelto dal creditore o determinato dal giudice: la norma, infatti, pur tenendo presente il diritto del creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore, ha la funzione di salvaguardare il debitore da un eccesso nell'utilizzo dei mezzi di esecuzione forzata. Il giudice dell'esecuzione, quindi, può essere chiamato a valutare il “carico esecutivo” nei confronti del debitore, e qualora lo ritenga sovrabbondante per il credito vantato, lo può limitare. Con tale strumento, quindi, non si intende contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma si vuole solo limitare il disagio del debitore oltre il necessario. Si ritiene, pertanto, che l'opposizione del debitore prevista dall'art. 483 c.p.c. non possa essere inquadrata né fra le opposizioni all'esecuzione, né fra le opposizioni agli atti esecutivi. Non si contrasta, qui, la bontà dell'esecuzione ma la sovrabbondanza nell'utilizzo di mezzi esecutivi. Si tratta, quindi, di un mero reclamo motivato da ragioni di opportunità e/o convenienza che si conclude con un'ordinanza. La norma costituisce espressione del principio del minimo mezzo, nonché del principio di lealtà e probità nel compimento degli atti processuali, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., a mente del quale il comportamento eccessivamente aggressivo del difensore, può condurre all'irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti dell'avvocato nonché una responsabilità per lite temeraria nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Se questa è la ratio dell'istituto in commento, la valutazione del giudice dovrà tenere in considerazione una molteplicità di fattori che, assieme, potranno portare a considerare eccessivo il ricorso a più mezzi di esecuzione contemporaneamente. Di conseguenza, il maggior valore dei beni oggetto dell'espropriazione rispetto al credito vantato, di per sé solo, non comporta un eccesso nell'utilizzo dei mezzi di espropriazione stessa come tale sufficiente alla richiesta di limitazione dei mezzi utilizzati. In altre parole, la valutazione da parte del giudice, dovrà tenere presenti il valore dei beni esecutati e l'ammontare del credito dell'istante, i crediti degli intervenienti e di coloro che vantino cause legittime di prelazione ed, inoltre, la valutazione del presumibile ricavato della vendita e della probabilità di interventi successivi da parte di creditori privilegiati. La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in accordo agli esposti principi guida di applicazione dell'istituto in commento; si riportano, a miglior intendimento, alcune fra le pronunce più significative (cfr. Trib. Bari, sez. II, 21 novembre 2011, n. 3705; Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18533; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11360; Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1984, n. 5492; Trib. Novara, 18 maggio 2010). Pertanto, il maggior valore dei beni oggetto dell'espropriazione rispetto al credito vantato, di per sé solo, non comporta un eccesso nell'utilizzo dei mezzi di espropriazione stessa come tale sufficiente alla richiesta di limitazione dei mezzi utilizzati ai sensi dell'art. 483 c.p.c. |