Sinistro stradale: il massimale assicurativo è rilevabile d’ufficio dal giudice

Redazione Scientifica
20 Giugno 2019

Il diritto del danneggiato al risarcimento del danno nasce limitato, per volontà di legge, con la conseguenza che il relativo limite massimale, entro cui è tenuta la compagnia di assicurazione, valendo a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e «deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato».

Il caso. In qualità di eredi della madre, le appellanti proponevano ricorso avverso la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata, perché improcedibile, la domanda delle stesse effettuata nei confronti della società di assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno morale derivante dalla morte della madre stessa a seguito di un incidente stradale, essendo terza trasportata nell'auto di proprietà e condotta dal figlio, auto sprovvista in quel momento di regolare copertura assicurativa. La Corte territoriale accoglieva il gravame e condannava in solido il conducente della vettura e la compagnia di assicurazione. Avverso tale decisione, quest'ultima propone ricorso per cassazione, sostenendo che, pur essendo il massimale previsto dall'art. 21 l. n. 990/1969 ed essendo applicabile d'ufficio, essa aveva precisato che l'esposizione dell'impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente all'epoca del sinistro e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione, condannando la società ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale medesimo.

La rilevabilità del limite massimale. Al riguardo, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità, occorre ribadire che, in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nell'ipotesi ex artt. 19 e 21 l. n. 990/1969, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno nasce limitato, per volontà di legge; a ciò consegue che il relativo limite massimale, entro cui è tenuta la compagnia di assicurazione, rappresentando un elemento di configurazione e delimitazione in termini legali del suddetto diritto, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e «deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato».

Inoltre, la Suprema Corte precisa che, i decreti modificativi dei limiti dei massimali di legge indicati nella tabella richiamata dal suddetto art. 21, presentano natura di atti normativi e si presumono conosciuti dal giudice, dunque non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.

Sulla base di tale principio, il motivo di ricorso viene accolto dai Giudici di legittimità, i quali cassano la sentenza con rinvio della causa alla Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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