La notifica al familiare dichiaratosi convivente non impone l'avviso dell'avvenuta consegna a mezzo raccomandata

Redazione scientifica
20 Giugno 2019

Fermo restando che quanto riportato dall'agente postale sulla relata di notifica fa fede fino a querela di falso, deve considerarsi valida la notificazione dell'atto mediante consegna a familiare dichiaratosi convivente per la quale non è richiesto l'avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta consegna del piego.

Così la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso notificato da una società nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che si era pronunciata sulla controversia relativa al pagamento di lavori di manutenzione appaltati da Autostrade.

Notifica. I Supremi Giudici hanno, in via preliminare, esaminato l'ammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente aveva consapevolmente proceduto alla notifica del ricorso oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. allegando di non aver precedentemente avuto notizia del fatto che Autostrade aveva impugnato, con esito favorevole, la sentenza di prime cure. Deduce in particolare la ricorrente la nullità della notifica dell'atto di impugnazione effettuata da Autostrade a mezzo posta presso luogo diverso dalla sede legale della società e in persona della figlia del titolare, non convivente.

La Cassazione non condivide le prospettazioni del ricorrente in quanto correttamente la notifica dell'atto di appello era stata effettuata presso la sede legale della società ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e coincidente con la residenza del socio accomandatario e legale rappresentante. La regolarità della notifica, consegnata alla figlia del destinatario dichiaratasi “familiare convivente”, risulta inoltre evidente dalla relata che può essere contrastata solo con querela di falso. Ed infatti, ricorda il Collegio, «in materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere “familiare convivente”), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario».

Avviso di avvenuta consegna del plico. Risulta poi infondata anche la deduzione della nullità della notifica per mancato avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa. Tale adempimento opera infatti nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.

Da tali premesse, discende la regolarità della notifica dell'atto di appello e l'esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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