Fallimento e trasferimento del bene con pubblico incanto: imposta di registro riferita al prezzo di aggiudicazione
21 Giugno 2019
In tema di imposta di registro, nel caso di trasferimento di un bene da parte di società in fallimento, avvenuto con le forme proprie di una vendita privata ma caratterizzato da un procedimento che ha portato alla determinazione del prezzo attraverso il pubblico incanto, non è consentita la rettifica, da parte dell'Ufficio, del prezzo di vendita del bene ceduto, atteso che, in tale ipotesi, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 43 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, secondo la quale, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, si fa riferimento al valore del bene trasferito, bensì l'eccezione contenuta nell'art. 44 del medesimo decreto, che riferisce l'imposta al prezzo di aggiudicazione. |