La vendita dell'immobile comporta l'automatico trasferimento dei box auto anche se situati nel cortile condominiale?
24 Giugno 2019
Gli attori avevano chiesto al giudice adito la condanna di Mevia (venditrice dell'immobile) alla consegna dell'autorimessa presente nel cortile condominiale in quanto necessaria pertinenza a servizio dell'appartamento. In primo grado, la domanda è stata respinta. Diversamente da tale pronuncia, invece, secondo la Corte d'Appello, il cortile dove furono costruiti i box era di proprietà comune pro quota fra i condomini. Era quindi decisivo, per la Corte d'Appello, che l'atto di compravendita non conteneva alcuna riserva di proprietà dei diritti pro quota della venditrice sui box compresi nel cortile, ed anzi precisava che nel trasferimento fosse compreso il diritto alla comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui faceva parte la porzione alienata. Avverso tale pronuncia, la venditrice ha proposto ricorso in cassazione eccependo che l'area rimasta libera, da destinare a parcheggio, soddisfaceva abbondantemente il rapporto pertinenziale prescritto dalla legge. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, i cortili rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale, a norma dell'art. 1117 c.c., e la loro trasformazione in un'area edificabile destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, seppur faccia venir meno la funzione dell'area comune, non ne comporta una sottrazione al regime della condominialità sotto il profilo dominicale. Ciò a differenza del locale autorimessa, che, se anche situato entro il perimetro dell'edificio condominiale, non può ritenersi ex se incluso tra le "parti comuni dell'edificio". Pertanto, essendo state costruite le autorimesse, con concessione edilizia, nel cortile comune, le stesse dovevano intendersi per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune prò indiviso a tutti i condomini dell'immobile. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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