STP: il cumulo dei requisiti limita la concorrenza

La Redazione
24 Giugno 2019

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel Bollettino n. 24 del 12 giugno scorso, si è occupata delle società tra professionisti e delle distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) l. n. 183/2011.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel Bollettino n. 24 del 12 giugno scorso, si è occupata delle società tra professionisti e delle distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) l. n. 183/2011.

Con tale norma il legislatore ha riconosciuto la qualifica di società tra professionisti in presenza di determinati requisiti: in particolare, è previsto che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

L'AGCM segnala, però, che si sono registrate interpretazioni divergenti e incertezze interpretative in relazione a quanto disposto dall'art. 10 citato, con particolare riguardo ai due requisiti di partecipazione ivi indicati. In proposito, l'Autorità ritiene che i requisiti ivi richiamati “debbano essere letti alla luce della ratio sottesa alla norma in questione, rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, garantendo che tale indirizzo sia mantenuto in capo ai soci professionisti”.

In tale ottica, una lettura che preveda il cumulo dei due requisiti finisce per ostacolare la possibilità, per i professionisti, di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, determinando ingiustificate limitazioni della concorrenza.

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