La presenza di scarti di cibo sul marciapiede legittima la responsabilità per custodia del condominio
24 Giugno 2019
Tizia conveniva in giudizio il Condominio per i danni subiti in ragione della caduta verificatasi sul marciapiede del fabbricato condominiale, mentre transitava a piedi in prossimità di attività commerciali situati all'interno del complesso. Secondo l'attrice, la caduta era stata provocata da una sostanza oleosa e viscida sulla pavimentazione per effetto di residui di cibo presenti sul marciapiede. In primo grado, il giudice adito rigettava la domanda per assenza di presupposti di responsabilità. In secondo grado, la Corte di Appello, in riforma della sentenza, condannava il Condominio al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ritenendo ricorrente la responsabilità da custodia delle parti comuni a fronte dell'omessa prova del caso fortuito da parte del Condominio. Avverso tale pronuncia, il condominio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; in particolare, dell'inadeguata valutazione della condotta della danneggiata, che con maggiore diligenza avrebbe potuto evitare l'evento. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte d'Appello. Difatti, a seguito dell'istruttoria di causa del giudizio di merito, era emerso che il condominio era del tutto disinteressato sulla frequenza di comportamenti dei condomini che avevano l'abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni. Di conseguenza, la caduta della donna era imputabile al Condominio che, nella veste di custode (art. 2051 c.c.), doveva adoperarsi per impedire che si formasse sul marciapiede la sostanza oleosa che ha fatto scivolare la malcapitata, provocandone la rovina a terra. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
(FONTE: condominioelocazione.it) |