Esecuzione illegittima: spese di lite a carico dell'agente della riscossione
24 Giugno 2019
Se il contribuente contesta l'esecuzione esattoriale, la circostanza che l'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato (come nel caso delle contravvenzioni al codice della strada) non è sufficiente per escludere l'agente della riscossione dalla condanna le spese di lite. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 13 giugno 2019 n. 15875. Il caso in esame riguardava una opposizione ad una cartella di pagamento con la quale l'opponente si doleva di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione di una infrazione stradale. Equitalia, soccombente nei diversi gradi di giudizio, osservava che in qualità di agente della riscossione non aveva né l'obbligo né il potere di verificare la legittimità del titolo esecutivo in base al quale era iniziata l'esecuzione e di conseguenza non poteva essere condannata alla rifusione delle spese processuali, nel caso in cui l'opposizione fosse stata accolta per fatti imputabili all'ente impositore.
La Cassazione ha respinto il ricorso. L'opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscossione: questi è infatti colui che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è ovvio che esso sia colui che deve sopportare le conseguenze in dipendenza della sua veste. La sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore quando l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore. |