Legittimazione a negoziare del sindacato
24 Giugno 2019
La previsione del quarto comma dell'art. 39, Cost., nel riconoscere ai sindacati il diritto alla contrattazione non lo fa in modo assoluto ma lo limita solo a quelli che hanno raggiunto una consistenza associativa - chiarita nell'inciso “rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti”- ; un concetto, questo, che è stato destinatario di una disciplina in evoluzione.
Nel caso in esame, se è vero che l'A.I. del 28 giugno 2011, ai fini del riconoscimento ad un sindacato della legittimazione a negoziare, ha fissato per la prima volta la soglia minima del 5% di rappresentatività senza prevedere una procedura di certificazione dei dati elettorali, non può essere ignorato che la misurazione della rappresentanza sia stata poi regolamentata dal successivo T.U. del 10 gennaio 2014. Ad un'attenta lettura, detto accordo ha sancito che sia la fase di rilevazione del dato associativo che quella del dato elettorale, disciplinate nel dettaglio nella Parte Terza, richiedano l'intervento di più soggetti qualificati e non fungibili – il datore di lavoro, l'INPS, i Comitati Elettorali nelle elezioni delle RSU, il Comitato provinciale dei Garanti a cui vengono inviati i verbali delle elezioni delle R.S.U. nei singoli luoghi di lavoro – cui è attribuito un ben determinato compito e che devono cooperare l'un l'altro per dare attuazione alla procedura di rilevazione della rappresentanza che termina con l'espletamento, da parte del CNEL, della fase di ponderazione dei dati e di certificazione della percentuale di rappresentatività raggiunta dal Sindacato.
A fronte di una decisione collettivamente assunta da tutte le parti firmatarie del T.U. sulla rappresentanza del 2014, che ha pertanto forza contrattuale, non c'è possibilità che alcuno, parte formale dell'accordo o meno, possa singolarmente avviare un processo di modifica unilaterale, evitare una fase della procedura o sostituirla con una sorta di autocertificazione. |