Pignoramento presso terzi: il creditore non può intervenire per un credito ulteriore
26 Giugno 2019
Il caso. Nell'ambito di un procedimento esecutivo, il creditore, all'esito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, interveniva rivendicando un credito maggiore rispetto a quello pignorato. La domanda veniva rigettata sul rilievo che, in assenza di un ulteriore pignoramento sulla base di un titolo diverso da quello per il quale si procede, non è possibile rivendicare somme ulteriori, in quanto il limite al pignoramento è dato dall'importo precettato.
Pignoramento presso terzi. Con il ricorso in Cassazione si pone la seguente questione: se il creditore procedente possa utilmente intervenire nel procedimento esecutivo da lui stesso introdotto, sulla base di un ulteriore titolo esecutivo, al fine di conseguire l'assegnazione di una somma ulteriore rispetto a quella indicata nel pignoramento ed in misura anche eccedente il limite del credito precettato, aumentato della metà.
Il Collegio ha dato risposta negativa a tale quesito, sostenendo che, nel caso di specie, il creditore procedente non risulta avere mai validamente proceduto all'estensione del pignoramento, con la conseguenza che egli non può invocare un effetto (l'assegnazione del maggior credito emerso all'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, rispetto a quello oggetto di pignoramento) in mancanza dell'atto che lo presuppone (l'estensione del pignoramento).
Principio di diritto. Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso facendo applicazione del seguente principio di diritto: «il limite previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., vale a dire l'importo del credito precettato aumentato della metà, delimita anche l'oggetto del processo esecutivo; pertanto, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, quand'anche del medesimo procedente, non consente il superamento di quel i limite e quindi l'assegnazione di crediti in misura maggiore». |