La globale liquidazione del danno non patrimoniale attraverso l’applicazione delle tabelle milanesi

Redazione Scientifica
27 Giugno 2019

La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella sofferenza che da ciò ne deriva, anche un danno biologico vero e proprio, derivante da un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica e psichica di chi lo invoca. La loro liquidazione deve essere onnicomprensiva.

IL CASO. Il Tribunale adito accoglieva la domanda degli attori volta al risarcimento dei danni derivanti dall'omicidio del loro congiunto, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello, che procedeva a confermare la condanna dei convenuti al risarcimento del solo danno parentale. Pertanto i congiunti della vittima ricorrono in Cassazione denunciando sia violazione di legge con riferimento agli artt. 32 Cost., 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c. e 61, 115, 189 c.p.c., sia falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.

LA TOTALE LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Con riferimento al primo motivo di ricorso, osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2014, relative al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, senza applicare tali tabelle aventi ad oggetto il danno biologico iure proprio, omettendo dunque di riconoscere il medesimo danno biologico. Tale motivo per la Suprema Corte risulta fondato, posto che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella sofferenza che da ciò ne deriva, anche un danno biologico vero e proprio, derivante da una effettiva compromissione dello stato di salute fisica e psichica di chi lo invoca, ed entrambi devono essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma ciononostante suscettibili di liquidazione unitaria. Conseguentemente, per la liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve tenersi conto non solo del danno parentale ma anche del danno biologico vero e proprio. Ha errato, dunque, la Corte territoriale nel limitare il proprio giudizio al solo danno parentale.

IL RISPETTO DEL MINIMO TABELLARE. Anche il secondo motivo di ricorso risulta essere fondato. Infatti, la Corte d'Appello ha correttamente preso in considerazione come parametro della liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle milanesi sulla base del più recente aggiornamento; però nella determinazione del valore, tra il minimo e il massimo contemplato dalle stesse, si è attenuta ad un valore inferiore rispetto a quello determinato dal Tribunale sulla base delle tabelle all'epoca vigenti, andando così a violare la misura di distanziamento dal minimo tabellare su cui doveva intendersi raggiunto il giudicato.
Per tutte queste ragioni, la S.C. accoglie i suddetti motivi di ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte distrettuale, in diversa composizione, per nuovo esame.

(FONTE: Dirittoegiustizia.it)

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