Esecuzioni immobiliari: le conseguenze della mancata produzione del primo titolo di acquisto ultraventennale

Massimiliano Summa
27 Giugno 2019

In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del Giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa.

All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal Giudice dell'Esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152 e 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il caso. Un istituto di credito ha proposto reclamo ex art. 630, comma 2, c.p.c., avverso un'ordinanza di estinzione dell'esecuzione immobiliare emessa dal Giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo aveva rilevato l'incompleta ricostruzione della provenienza di un diritto immobiliare staggito per carenza della documentazione che certificasse compiutamente le trascrizioni oltre che iscrizioni a favore e contro il dante causa dei danti causa degli esecutati.

Il tribunale ha rigettato il reclamo con pronuncia confermata in appello.

Secondo la Corte territoriale le particelle interessate erano giunte alle parti, poi venditrici ai debitori con atto trascritto nel 2002, per successione al de cuius deceduto nel 1997 con denuncia del 2002 trascritta nel 2005; a ritroso, dalla trascrizione del pignoramento fino alla prima data disponibile per le verifiche di conservatoria meccanizzata, non risultavano altri passaggi, e quindi neppure risultava alcun atto trascritto a favore del dante causa che ne attestasse la titolarità.

Difettando il riscontro del titolo di acquisto anteriore al ventennio costituiva pertanto una mera illazione, priva di riscontro anche solo indiziario, l'acquisto del bene da parte del dante causa in data anteriore al luglio 1957, non potendo presumersi neppure l'intervenuta usucapione, rispetto alla quale avrebbero dovuto accertarsi presupposti la cui verifica esorbitava dai poteri del Giudice dell'esecuzione.

Vendita forzata. Per quanto qui di interesse, l'istituto di credito ha impugnato avanti alla Corte di cassazione la sentenza di appello lamentando che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che al Giudice dell'esecuzione non compete un compiuto accertamento della titolarità del bene da porre in vendita forzata, ma una verifica formale inerente alla documentazione relativa al suddetto ventennio, che costituisce indice di appartenenza del bene, per usucapione, sufficiente alla prosecuzione del procedimento esecutivo.

Inoltre, sempre secondo quanto asserito dai ricorrenti, non sarebbe stato documentabile quanto richiesto anteriormente ai dati rinvenuti in conservatoria sino al 1957, che precedevano di un cinquantennio la trascrizione del pignoramento, fermo restando che il principio di continuità delle trascrizioni avrebbe dovuto ritenersi trovare limitata applicazione de cuius il cui originario atto di acquisto non sia risultato trascritto, non potendo egli più alienare, riprendendo quel principio piena efficacia con riferimento agli eredi.

Respingendo il ricorso, i Giudici hanno formulato il principio di diritto in base al quale, in tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del Giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa.

All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal Giudice dell'Esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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