Costituisce appropriazione indebita il mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute d'acconto al portiere

Redazione scientifica
27 Giugno 2019

Anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita. Difatti, nonostante la sua ontologica fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento si accompagni anche quello della proprietà.

I condomini, dopo aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate alcune cartelle ed avvisi di pagamento relativi a pendenze di cui Tizio, amministratore del condominio da dieci anni, non aveva mai fatto cenno, lo avevano revocato dall'incarico. A seguito degli accertamenti e delle verifiche eseguiti dopo la notifica di una ulteriore cartella di pagamento emessa da Equitalia, si era appreso del mancato pagamento di contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato intercorso con il portiere del condominio. Per i motivi esposti, la Corte di Appello confermava nel confronti di Tizio la pronuncia di responsabilità del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'errata applicazione della normativa fiscale con particolare riferimento al "ravvedimento operoso".

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, una volta approvato il piano di "ammortamento" con Equitalia, Tizio si era dichiarato disponibile ad accollarsi il debito per i contributi non versati; in tal senso, dunque, l'affermazione della penale responsabilità di Tizio. Difatti, integra il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) la condotta dell'amministratore che trattiene somme con destinazione “vincolata” ai pagamenti nell'interesse del condominio come i contributi previdenziali e le ritenute d'acconto sulle retribuzioni del portiere dell'edificio, dipendente del condominio. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizio è stato rigettato.

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