Sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai reati permanenti. Un caso di occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica

Cristina Ingrao
28 Giugno 2019

Il delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica può essere qualificato come reato permanente? E, in caso di risposta affermativa, a tale reato e, più in generale, ai reati permanenti è applicabile la suddetta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Massima

Ai reati permanenti, come quello di occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica, non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., in quanto la tenuità dell'offesa, richiesta ai fini del riconoscimento della stessa causa di non punibilità, deve essere esclusa quando la permanenza dell'aggressione al bene giuridico si sia protratta a lungo nel tempo; circostanza riscontrabile, appunto, con riguardo ai reati permanenti.

Il caso

Il caso in esame trae origine da una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che confermava la sentenza del Tribunale monocratico della stessa città, del maggio 2012, con cui si condannava S.F. per il delitto di occupazione abusiva di un immobile pubblico, perché di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'imputata, deducendo un unico motivo. In particolare, tramite il proprio difensore di fiducia, la stessa lamentava la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), relativo alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e lett. e), concernente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, con riguardo alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ciò in quanto dallo stato di incensuratezza dell'imputata derivava l'impossibilità di ricondurla ai delinquenti abituali, inoltre, lo scarso allarme sociale determinato dal fatto e l'assenza di altre condizioni ostative dovevano condurre all'applicabilità della causa di non punibilità predetta, in antitesi rispetto a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, che, dunque, aveva errato nell'applicazione della legge penale.

La questione

La questione oggetto della decisione in esame attiene ai reati permanenti e all'applicabilità ad essi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., introdotta nel nostro ordinamento nel 2015. In particolare, ci si chiede: il delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica può essere qualificato come reato permanente? E, in caso di risposta affermativa, a tale reato e, più in generale, ai reati permanenti è applicabile la suddetta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte risolve la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. al delitto di occupazione abusiva di un immobile pubblico e, più in generale, ai reati permanenti in senso negativo; pertanto, rigetta il ricorso.

Nella specie, allineandosi alla decisione del giudice di merito, la Corte di Cassazione, innanzitutto, qualifica il delitto in esame come reato permanente. Tale è quello in cui il fatto che costituisce reato non si esaurisce unico actu e uno tempore, ma si protrae nel tempo, finché perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare (Cass. pen., Sez. Unite, 13 luglio 1998, n. 11021). In altri termini, per reato permanente si intende quella particolare tipologia di reato per la cui esistenza la legge richiede che l'offesa al bene giuridico si protragga nel tempo per una durata che è legata alla persistente condotta volontaria del soggetto agente.

Il reato di occupazione abusiva di un immobile pubblico, secondo la Suprema Corte, è un reato permanente, ciò si deduce, sempre a parere della stessa, dalle modalità di contestazione dei fatti e dall'assenza di qualsiasi dimostrazione dell'interruzione della condotta illecita, comprovata, peraltro, dalla notificazione degli atti del procedimento all'imputata proprio presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di contestazione.

A fronte di queste indicazioni, che l'imputata contesta in maniera generica e che devono condurre a concludere nel senso della indubbia natura permanente del delitto in esame, la sentenza in commento chiarisce che in tema di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ai reati permanenti si distinguono, in seno alla Suprema Corte di Cassazione, due diversi orientamenti.

Più nello specifico, secondo un primo orientamento, poiché i reati permanenti sono caratterizzati dalla persistenza, ma non dalla reiterazione della condotta, gli stessi non sono riconducibili nell'ambito del comportamento abituale, che preclude l'applicazione della causa di non punibilità oggetto di esame (Cass. pen., Sez. III, n. 47039/2015, Rv. 265448), anche se è necessaria una valutazione attenta con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto difficile da rilevare quanto più a lungo si è protratta la permanenza.

Per un secondo orientamento, invece, la mancata cessazione della permanenza esclude sempre l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Nella specie, è stato sostenuto che in tema di reati permanenti è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fino a quando la permanenza non sia cessata, in forza della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Così, Cass. pen., Sez. III, n. 30383/2016, Rv. 267589; Cass. pen., Sez. III, n. 50215/2015, Rv. 265435). Secondo tale giurisprudenza, infatti, non può considerarsi tenue secondo i criteri dettati dall'art. 133, comma 1, c.p., dei quali occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla particolare tenuità del fatto, un'offesa all'interesse penalmente tutelato che continua a protrarsi nel tempo.

Ciò posto, secondo la Suprema Corte, l'applicazione dei principi esposti al caso oggetto di esame deve condurre a concludere nel senso della non riconoscibilità della causa di non punibilità della particolare tenuità alle ipotesi di occupazioni abusive di immobili pubblici con funzione sociale con condotte permanenti al momento della emissione della pronuncia di condanna. Ciò, oltre che per la perturbante aggressione al bene giuridico protetto, (rappresentato, nel caso di specie, dal patrimonio immobiliare pubblico), ancora in atto al momento della condanna, anche per le gravi conseguenze arrecate dalla condotta delittuosa alla non destinabilità dei predetti beni alla loro funzione sociale. Invero, l'occupazione di immobili pubblici priva sia l'ente pubblico titolare che i cittadini destinatari del servizio pubblico della loro disponibilità, altera le procedura di assegnazione degli stessi ai soggetti più bisognosi ed integra, pertanto, un fenomeno di alterazione dei procedimenti amministrativi di assegnazione, che obbliga la P.A. ad intervenire attraverso procedure di sgombero, che sono molto costose, o a sopportare indefinitamente l'occupazione senza titolo legale, subendo, per tale via, anche gravi pregiudizi economici.

Queste considerazioni escludono, pertanto, secondo la Suprema Corte, la possibilità di ritenere tenue l'offesa arrecata mediante il delitto permanente di occupazione di immobile pubblico, in quanto anche a volere aderire alla prima delle due tesi suesposte, che afferma la compatibilità tra reato permanente e causa di non punibilità exart. 131 bis c.p., non può ravvisarsi comunque la tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è esclusa quando la permanenza si sia protratta a lungo.

Né, secondo la Corte di Cassazione, si può aderire alla tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui la mancata dichiarazione di delinquenza abituale della ricorrente impone il riconoscimento della citata causa di non punibilità, mancando qualsiasi condizione ostativa ai fini della suddetta applicabilità. Seguendo tale impostazione, infatti, esclusa l'ipotesi della delinquenza abituale, tutte le condotte tenui finirebbero per rientrare nell'ambito applicativo della menzionata causa di non punibilità indipendentemente da reiterazione o permanenza.

Tuttavia, tale soluzione non trova conforto nell'interpretazione corretta della legge.

Invero, il terzo comma del citato art. 131-bis c.p. nell'indicare le circostanze impeditive il riconoscimento precisa che oltre alla dichiarazione di delinquenza abituale, per tendenza o professionale, si aggiungono tutte le ipotesi in cui siano commessi reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate e abituali. E la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 28 del 2015, che ha introdotto l'istituto, dopo aver premesso che il terzo comma dell'art. 131-bisc.p. «descrive soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di 'abitualità', entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità», espressamente rileva, in relazione alla previsione ostativa, che «l'autore abbia commesso reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità», che «non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle 'condotte plurime, abituali e reiterate».

A ciò consegue che deve anche essere escluso che la nozione di abitualità del comportamento debba necessariamente collegarsi ad una precedente dichiarazione di delinquenza abituale avendo il legislatore, nel caso in esame, fatto ricorso ad una terminologia generica e non prettamente giuridica, ex artt. 102 ss. c.p., con la quale ha voluto escludere la concedibilità del beneficio nelle ipotesi in cui la reiterazione delle condotte delittuose determini una reiterata aggressione al bene giuridico protetto; fatto, questo, corrispondente al reato di occupazione abusiva di immobile pubblico in cui alla condotta di occupazione iniziale segue la illecita permanenza all'interno del bene, con costante aggressione al bene protetto.

Alla luce di quanto detto, secondo la Corte di Cassazione, deve, pertanto, dichiararsi infondato il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In conclusione

La Suprema Corte, dopo aver qualificato il delitto di occupazione abusiva di un immobile pubblico come reato permanente, ha concluso nel senso della non applicabilità allo stesso, proprio perché qualificato come tale, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

In particolare, la Corte di Cassazione giunge a tale conclusione dopo aver segnalato le due principali tesi sostenute dalla giurisprudenza con riguardo al rapporto fra reati permanenti e causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, che lo risolvono rispettivamente in senso compatibile e incompatibile, aderendo alla seconda delle tesi considerate, e fornendo, a tal fine, una adeguata motivazione.

In sentenza si chiarisce, infatti, che anche a volere aderire alla prima delle due tesi richiamate, che afferma la compatibilità tra reato permanente e causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., non può ravvisarsi, con riguardo al caso di specie, la tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è esclusa quando la permanenza si sia protratta a lungo, come nel caso oggetto della pronuncia. Né, secondo la Corte, si può aderire alla tesi sostenuta dalla ricorrente, che collega il riconoscimento della citata causa di non punibilità alla mancata dichiarazione di delinquenza abituale della ricorrente. Se si seguisse tale impostazione, infatti, esclusa l'ipotesi della delinquenza abituale, tutte le condotte tenui dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo della menzionata causa di non punibilità indipendentemente da reiterazione o permanenza; tuttavia, come chiarito, tale soluzione non trova conforto nell'interpretazione corretta della legge, che, nell'indicare le circostanze che impediscono il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., fa rientrare, oltre alla dichiarazione di delinquenza abituale, tutte le ipotesi in cui siano commessi reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate e abituali.

Pertanto, correttamente la Suprema Corte esclude l'applicabilità dall'art. 131-bis c.p. in relazione al caso di specie e dichiara infondato il ricorso.

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