Le novità della conversione del Decreto Crescita in Legge
28 Giugno 2019
Il sì di Palazzo Madama al provvedimento contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (articolo unico di conv. del Decreto Crescita, D.L. n. 34/2019) è arrivato ieri con 158 voti favorevoli; rinnovando così la fiducia al Governo. Di seguito le principali novità:
Super ammortamento: Maggiorazione del 30% del costo di acquisto ai fini fiscali per gli investimenti di imprese e professionisti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Mini IRES: Aliquota agevolata sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto: 22,5% per l'anno di imposta 2019; 21,5% per il 2020; 21% per il 2022; 20% dal 2023. Patent box: Introdotta la possibilità di autodeterminare il reddito agevolabile in dichiarazione, accedendo al beneficio in tre esercizi finanziari, in luogo della procedura di ruling. Gli optanti ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi. Rientro cervelli: Dal 2020 per i lavoratori impatriati si eleva dal 50 al 70% la riduzione della base imponibile; il periodo agevolato passa da 5 a 10 periodi d'imposta. Per ricercatori e docenti si eleva da 4 a 6 anni la durata del regime. La durata è ulteriormente estesa: fino a 8 anni per chi ha un figlio minore o a carico ovvero acquisti una unità immobiliare residenziale in Italia; fino a 11 anni ovvero a 13 anni nel caso in cui il contribuente abbia rispettivamente almeno due figli minori o a carico ovvero almeno tre figli minori o a carico. Si estendono le agevolazione ai non iscritti all'AIRE che rientreranno in Italia a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. Invito al contraddittorio: Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2020 è prorogato di 120 giorni il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo nei casi in cui intercorrano meno di 90 giorni tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo. Salvo che sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, l'Ufficio prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Nei casi di avvisi di accertamento parziale e di avvisi di rettifica parziale, è esclusa l'applicazione dell'invito obbligatorio. Controlli formali: Introdotto il divieto per l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, di chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. Immobili strumentali: Deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali per imprese e professionisti: 50% per l'anno d'imposta 2019; 60% negli anni 2020 e 2021; 70% a decorrere dal 2022; 100% dal 2023. Dichiarazione IMU/TASI: Differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre. Redditi fondiari percepiti: Nuovo vincolo per la detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo: il mancato incasso deve essere comprovato dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. La novità si applica i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Dichiarazione telematica dei redditi: Il termine di presentazione è differito dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno successivo a quello a quello di chiusura del periodo di imposta; per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (in luogo del nono mese). Regime forfettario: Inserito l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'obbligo verrà applicato anche, dal 2020, nei casi di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000. Crediti IVA: Concessa la cedibilità dei crediti trimestrali. |