I passaggi alternativi escludono la costituzione di una servitù di passaggio coattivo?
28 Giugno 2019
Tizio citava in giudizio Caia e Sempronia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, a piedi e con veicoli, sul viottolo di proprietà delle convenute, ed a favore del terreno di proprietà dell'attore. In primo grado, il Tribunale dichiarava costituita la servitù di passaggio. In secondo grado, la Corte d'Appello confermava la pronuncia, ritenendo che l'area su cui era stata costituita la servitù di passaggio non poteva considerarsi aia o cortile e, dunque, che la stessa non era interdetta al riconoscimento di servitù coattiva ex art. 1051, comma 4, c.c. Avverso tale pronuncia, le convenute hanno proposto ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, l'area di proprietà di Caia e Sempronia non poteva essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c. in quanto, in materia di servitù di passaggio coattivo, la citata disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che, per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. Quindi, l'esenzione prevista dal legislatore opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. Nella specie, invece, dalla consulenza tecnica espletata era emerso che esistevano dei passaggi alternativi che, tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto erroneamente di non prendere in considerazione. Per le suesposte ragioni, la sentenza è stata cassata con rinvio.
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