Categorie di quote e diritto di voto

Francesca Maria Bava
01 Luglio 2019

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, è legittima anche nell'atto costitutivo di s.r.l. PMI, la creazione di categorie di quote prive di diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla sua partecipazione o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, è legittima anche nell'atto costitutivo di s.r.l. PMI, la creazione di categorie di quote prive di diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla sua partecipazione o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Tale disposizione riproduce il contenuto dell'art. 2351, comma 2, c.c. mancando, tuttavia, il riferimento al limite quantitativo rappresentato dalla metà del capitale sociale.

Come sostenuto sia dal Comitato Notarile Triveneto (massima I.N.3) sia dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 174), non trova pertanto applicazione il suddetto limite, potendo il valore delle relative quote essere superiore al 50% del totale delle partecipazioni.

È, inoltre, possibile, secondo quanto statuito dal Consiglio Notarile di Milano, creare quote di categoria con voto maggiorato o voto multiplo, senza dover rispettare il limite di tre voti indicato nell'art. 2351, comma 4, c.c., non riprodotto nell'art. 26 in esame.

Emerge quindi come il principio sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c. relativo alla proporzionalità tra diritto di voto e partecipazione subisca rilevanti deroghe, peraltro già ammesse dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 138) con riferimento ai diritti particolari.

L'esigenza, infatti, di bilanciamento tra rischio e potere non è percepita come necessaria nelle s.r.l., stante la possibilità di attribuire quale diritto particolare la nomina dei componenti dell'organo amministrativo o considerati i penetranti poteri di controllo e di ispezione dei libri sociali riconosciuti ai soci.

Pertanto, i limiti in tema di s.p.a. da ritenersi applicabili alle s.r.l. sono unicamente quelli previsti a tutela del capitale sociale, di creditori o di terzi, non essendo invece estensibili i limiti di cui all'art. 2351, commi 2 e 4, c.c. poiché riguardanti interessi disponibili dei soci.

Infine, secondo la citata massima n. 174, è legittima la previsione statutaria riproduttiva di quanto sancito dall'art. 2370 c.c. (in tema di esclusione del diritto di intervento al socio privo di voto) e risultano inoltre applicabili le regole in tema di calcolo dei quorum ai sensi dell'art. 2368 c.c. (compreso quanto sancito dalla massima n. 144).

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