Maltrattamenti in famiglia. Quando la vittima è ammessa al patrocinio a spese dello Stato?

Paolo Di Geronimo
02 Luglio 2019

La modifica introdotta con il d.l. 14 ottobre 2013, n. 93, che ha esteso al reato di maltrattamenti in famiglia le ipotesi in cui le persone offese sono ammesse al beneficio in deroga a specifici livelli reddituali, è applicabile anche nei confronti della parte civile già ammessa al gratuito patrocinio nell'ambito di procedimenti pendenti alla data della modifica e nei quali tale soggetto aveva ottenuto l'ammissione sul presupposto dell'esistenza degli ordinari limiti reddituali?
Massima

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disciplina che consente l'ammissione al beneficio, in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge, della persona offesa dei reati indicati dall'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si applica anche alle richieste di ammissione accolte anteriormente all'entrata in vigore in relazione a procedimenti penali in corso, limitatamente agli anni di imposta successivi all'entrata in vigore della nuova disposizione.

Il caso

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso, proposto dalla parte civile costituitasi nel giudizio penale di maltrattamenti in famiglia instaurato nei confronti del marito, avente ad oggetto l'intervenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con il provvedimento impugnato si affermava la legittimità della revoca dell'ammissione al beneficio in quanto, a seguito di verifiche di natura tributaria, erano state accertate modifiche migliorative nella condizione reddituale della persona ammessa, risultando che in relazione all'anno 2016 la ricorrente aveva percepito redditi in misura superiore al tetto previsto quale condizione di ammissione al beneficio, pertanto si concludeva nel senso della correttezza del provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 112, d.P.R. 115/2002.

Si specificava, altresì, che non assumeva rilievo ostativo la modifica all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002, che aveva inserito nel novero dei reati per cui risultava irrilevante un limite reddituale del nucleo familiare anche il delitto di maltrattamenti, atteso che la modifica era intervenuta con atto normativo (d.l. 14 ottobre 2013, n. 93) successivo al perfezionamento della procedura di ammissione, concretizzatasi con il decreto in data 6 agosto 2013.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la parte civile nei cui confronti era stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002, rilevando che la nuova disciplina era rivolta a riconoscere un beneficio e un incentivo a favore di soggetti che, in condizione di particolare disagio e sudditanza, avrebbero potuto essere indotti a non denunciare il verificarsi di episodi di violenza, soprattutto in ambito familiare.

La questione

La modifica introdotta con il d.l. 14 ottobre 2013, n. 93, che ha esteso al reato di maltrattamenti in famiglia le ipotesi in cui le persone offese sono ammesse al beneficio in deroga a specifici livelli reddituali, è applicabile anche nei confronti della parte civile già ammessa al gratuito patrocinio nell'ambito di procedimenti pendenti alla data della modifica e nei quali tale soggetto aveva ottenuto l'ammissione sul presupposto dell'esistenza degli ordinari limiti reddituali?

Le soluzioni giuridiche

La questione esaminata dalla Suprema Corte attiene ad un particolare profilo di diritto intertemporale collegato alla modifica normativa in virtù della quale la vittima del reato di maltrattamenti in famiglia è ammessa al gratuito patrocinio anche nel caso di superamento degli ordinari limiti reddituali.

Nel caso di specie, il problema si è posto in quanto a fronte dell'iniziale ammissione della parte civile e della sopravvenuta introduzione della normativa di favore, veniva accertato il superamento dei limiti reddituali con riferimento ad una annualità successiva al 2013, quando, pertanto, era già entrata in vigore la previsione che consente l'ammissione al beneficio a prescindere dai limiti di reddito.

Osserva la Corte che «se è vero che alla data di ammissione non era stata introdotta la disposizione (art. 76,comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002) che consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito, è anche vero che nessun superamento dei limiti reddituali risulta accertato nel periodo di riferimento (anno precedente rispetto a quello in corso alla data di presentazione della richiesta di ammissione) e comunque nessun rilievo risulta essere stato svolto dagli uffici delle Agenzie dell'Entrate in relazione all'anno in cui è stata disposta l'ammissione (2013) e a quelli successivi fino all'anno 2016».

Orbene, la sopravvenuta variazione positiva di reddito è evidentemente intervenuta in un quadro normativo modificato rispetto a quello originario e nell'ambito del quale non aveva più alcun rilievo il superamento dei limiti, proprio perché in relazione all'annualità presa in considerazione (2016) era già applicabile la nuova previsione che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, per determinati reati, anche ai soggetti percettori di redditi oltre soglia.

Secondo i giudici di legittimità, la modifica normativa non solo è applicabile alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio, ma produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste di gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti.

Ne consegue che la norma che esonera determinati soggetti dalla certificazione dei limiti reddituali non può che applicarsi a tutti i procedimenti in corso nel cui ambito sia già intervenuto un provvedimento di ammissione, sebbene con efficacia ex nunc in relazione agli anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della disposizione.

Osservazioni

La sentenza in commento ha correttamente applicato il principio del tempus regit actum, in virtù del quale nel caso di successioni di norme nel tempo deve trovare applicazione la norma processuale in vigore al momento in cui l'atto viene posto in essere.

Nel caso di specie l'atto va individuato nella verifica periodica della perdurante sussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, verifica che va necessariamente compiuta tenendo conto delle modifiche normative medio tempore intervenute.

Condivisibilmente osserva la Cassazione che, in assenza di una disciplina transitoria, la norma processuale sopravvenuta è destinata a disciplinare tutti i rapporti in corso, tanto più che la novella non attiene semplicemente al requisito di ammissione del beneficio, ma disciplina un requisito che consente la permanenza del gratuito patrocinio per tutta la durata del procedimento.

Per mera completezza e ad ulteriore conforto della correttezza della soluzione seguita dalla Corte, va anche considerato che una diversa soluzione, volta a differenziare l'ammissione e il mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si tradurrebbe in una irragionevole disparità di trattamento ed in una potenziale lesione dei diritti di difesa delle persone offese vulnerabili. È ben noto che l'ammissione al gratuito patrocinio per determinate categorie di reato risponde all'esigenza di garantire a soggetti deboli di poter far affidamento su una adeguata assistenza e difesa nel processo penale. Ove si ammettesse una differenziazione tra le persone offese costituitesi parte civile prima della modifica normativa e coloro che, invece, hanno assunto la qualifica dopo l'introduzione della normativa di favore, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento foriera di dubbi di legittimità costituzionali.

Quanto detto consente di affermare che l'unica soluzione corretta e compatibile con la natura processuale della norma sopravvenuta è quella secondo cui la parte ammessa al gratuito patrocinio nel vigore del precedente regime ordinario è esonerata, fin dall'anno successivo alla sopravvenuta modifica normativa, dall'obbligo della comunicazione all'autorità giudiziaria procedente degli eventuali superamenti di soglie reddituali, in quanto la norma medio tempore intervenuta, di immediata applicazione ai rapporti in corso, ha sganciato l'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente anche il suo mantenimento, a determinate soglie reddituali.

Guida all'approfondimento

Cadamuro, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, in Trattato di diritto di famiglia (diretto da P. Zatti), Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

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