Il condomino può chiedere la restituzione di somme indebitamente pagate per lavori straordinari non eseguiti?

Nicola Frivoli
03 Luglio 2019

Un condominio delibera lavori straordinari per una data cifra, un condomino fa eseguire una stima dalla quale risulterebbe che il costo dei lavori preventivati è superiore rispetto ai lavori eseguiti. Può Tizio impugnare la delibera di approvazione del consuntivo considerato che approva spese per lavori eseguiti? Ovvero deve agire perché sia prima accertato il valore dei lavori effettivamente eseguiti sulle parti comuni e chiedere poi la ripetizione della propria quota di spese versata senza causa?

Il Condominio Alfa delibera dei lavori straordinari per l'importo di 100. In sede di esecuzione, alcuni lavori preventivati non vengono eseguiti, ma la ditta esecutrice emette comunque fatture per l'importo di 100 preventivato. Il condomino Tizio fa eseguire una stima dei lavori eseguiti, il cui costo sarebbe parti a 90.

L'assemblea di Condominio approva comunque il consuntivo dei lavori straordinari per 100 con il solo voto contrario di Tizio. Può Tizio impugnare la delibera di approvazione del consuntivo considerato che approva spese per lavori eseguiti? Ovvero deve agire perché sia prima accertato il valore dei lavori effettivamente eseguiti sulle parti comuni e chiedere poi la ripetizione della propria quota di spese versata senza causa?

In tema di condominio, la deliberazione è l'atto con il quale l'assemblea condominiale manifesta la sua volontà e provvede a disciplinare e gestire i beni e servizi condominiali. La delibera per essere valida deve essere approvata con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. Va sottolineato che la decisione presa dall'ente condominiale vincola tutti i condomini, anche assenti, astenuti e dissenzienti, poiché vige il principio della obbligatorietà, ex art. 1137, comma 1, c.c.

L'atto collettivo nel caso sia contrario alle legge ed al regolamento condominiale, consente al condomino di impugnarlo nei termini e nelle modalità stabile dall'art. 1137, comma 2, c.c., previo espletamento del procedimento di media-conciliazione (d.lgs. 4 marzo 2011 n. 28).

Chiarito quanto innanzi, va precisato che nella fattispecie esaminata il condominio Tizio, al fine di ottenere l'eventuale ripetizione delle somme pagate in eccesso, deve necessariamente impugnare la delibera assembleare di approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, nel termine perentorio di trenta giorni, rientrando tale ipotesi nell'alveo dell'annullabilità per il caso di errato criterio nella ripartizione delle spese (Cass. civ. sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806; Cass.civ. sez.II, 23 gennaio 2014, n. 1439).

Al fine di veder riconosciute le proprie ragioni, il condomino Tizio dovrà provare il proprio assunto difensivo anche con l'espletamento di una CTU tecnica, ex artt. 191 e ss c.p.c., da dove dovrà emergere la non esecuzione di tutti i lavori preventivati e retribuiti da parte della ditta esecutrice dei lavori.

Solo dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole e passata in giudicato, potrà chiedere al Condominio (unico soggetto legittimato passivo) la restituzione delle somme indebitamente versare in eccesso, ex art. 2033 c.c., previa rideterminazione di un nuovo piano di riparto delle spese per l'esecuzione dei lavori straordinari.

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