Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521-bis c.p.c.

03 Luglio 2019

L'art. 521-bis c.p.c. pone una “disciplina speciale” in tema di pignoramento e custodia su beni mobili iscritti in pubblici registri, quali autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Il quadro normativo

L'art. 521-bisc.p.c. pone una “disciplina speciale” in tema di pignoramento e custodia su beni mobili iscritti in pubblici registri, quali autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (in dottrina, v. in generale, si vis, Cerrato, Sub. art. 521 bis., in Codice di procedura civile (a cura di) Picardi – Sassani – Panzarola, Milano, 2015, 6 a ed., Tomo II, 3010 ss.; nonché Bove, Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in Scritti in onore di Nicola Picardi (a cura di) Briguglio – Martino – Panzarola - Sassani, Pisa, 2016, Tomo I, 339 ss.; N. Castoro – P. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico coordinato dalla Giordano, Milano, 2017, 14 a ed., 472 ss.).

Tale articolo è stato inserito nel codice di rito durante la conversione con modificazioni dell'art. 19, comma 1, lett. d-ter.) del d.l. 12 settembre 2014, n 132, in quella che poi è divenuta la l. 10 novembre 2014, n. 162; l'anno successivo il disposto è stato ritoccato in alcune parti dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif., l. 6 agosto 2015, n 132, e, più di recente, da dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nondimeno destinato ad entrare in vigore a partire dal 31 ottobre 2021.

Procedendo con ordine in tale magma normativo, prima del 2014 il pignoramento degli autoveicoli era retto dalle norme che “in via generale” disciplinavano il pignoramento mobiliare ex artt. 518 e ss. c.p.c., a condizione che non si potesse procedere secondo la prevalente disciplina speciale contenuta nel R.d. 15 marzo 1927, n. 436, conv. nella l. 19 febbraio 1928, n. 510.

Una volta notificati il precetto e l'istanza di pignoramento, l'ufficiale giudiziario si recava presso uno dei luoghi di appartenenza del debitore e, una volta individuato il veicolo, provvedeva al pignoramento.

Conclusi gli adempimenti di cui agli artt. 492 e 518 c.p.c. il pignoramento veniva trascritto nel P.R.A., per rendere edotti i terzi del vincolo sorto sul bene alla luce degli artt. 2693 e 2913 c.c. e ss.; le peculiarità di tali beni rendevano il pignoramento in questione eccessivamente complesso; e, per certa dottrina (Dalmazzo, L'espropriazione delle automobili custodite in pubbliche rimesse, in Riv. dir. proc., 1998, 104 ss.), ai fini dell'espropriazione doveva procedersi nelle forme del pignoramento presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c.

Con l'avvento della rivoluzionaria novità del 2014 – in vigore per i procedenti esecutivi intrapresi dall'11 dicembre 2014 –, l'ambito di applicazione del pignoramento e della custodia degli autoveicoli è stato sottratto dalla disciplina del pignoramento mobiliare ex artt. 518 e ss. c.p.c.; è stato segnatamente fatto rientrare, per quanto attiene al suo perfezionamento, nel dettato positivo sul pignoramento immobiliare, poiché, come quest'ultimo, si cristallizza giusta notifica dell'atto di pignoramento ex art. 521-bisc.p.c. seguito dalla trascrizione dello stesso.

Per maggior chiarezza, il legislatore del 2015 ha evidenziato, nel nuovo incipit dell'art. 521-bisc.p.c., che la procedura indicata nella suddetta norma può essere esperita “in via alternativa” alle forme ordinarie del pignoramento mobiliare ex art. 518 e ss. c.p.c.

Sul piano contenutistico, l'atto di pignoramento ex art. 521-bisc.p.c., oltre ad indicare esattamente i beni che si intendono pignorare con gli estremi richiesti dalla legge speciale relativa alla loro iscrizione nei pubblici registri, dovrà contenere nello specifico: 1) l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c.; 2) l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso degli stessi al competente Istituto per le vendite giudiziarie.

Al momento della consegna dell'autoveicolo pignorato all'IVG, quest'ultimo diviene ipso iure custode sostituendo il debitore pignorato che, a sua volta, in precedenza, ne era divenuto custode con il perfezionamento del pignoramento, e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante. Entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla suddetta comunicazione, il creditore dovrà iscrivere il pignoramento a ruolo secondo i crismi dettati dall'art. 159-terdisp. att. c.p.c., pena la caducazione dello stesso.

Sempre nel 2015, è stato precisato che l'istanza di assegnazione o vendita del bene de quo andrà effettuata entro quarantacinque giorni dall'iscrizione a ruolo.

Infine, il legislatore del 2014 ha prefigurato un particolare foro per l'espropriazione ex art. 521-bis c.p.c. radicandolo nel luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o la sede (art. 26, comma 2, c.p.c.).

I contrasti giurisprudenziali

In merito alla quaestio attinente alle sorti della «validità ed efficacia del pignoramento ex art. 521-bis c.p.c.» nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo ex art. 159-terdisp. att. c.p.c. sia stata effettuata in violazione dei commi 3 e 5 dell'art. 521-bisc.p.c., nel senso che l'IVG non ha potuto dare la comunicazione al creditore pignorante della consegna del bene pignorato e dell'assunzione della custodia dello stesso, e contestualmente il creditore medesimo ha iscritto a ruolo la causa nel mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui al comma 5 dell'art. 521-bis, diverse sono le possibili opzioni ermeneutiche.

Da un lato, vi è chi ha salvaguardato la validità ed efficacia del pignoramento disponendo l'archiviazione della procedura iscritta prematuramente a ruolo, con l'avvertenza che detta pronuncia di archiviazione non incide sulla validità ed efficacia del pignoramento e che il creditore procedente – una volta ricevuta la comunicazione ex art. 521-bis, comma 3, c.p.c. – sarà onerato a dare nuovo impulso alla procedura con tempestiva istanza di vendita (così, l'indirizzo seguito dal Tribunale capitolino).

Dall'altro lato, vi è chi, invece, ha decretato che la violazione del disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 521-bisc.p.c. dia luogo alla caducazione del pignoramento con estinzione della procedura esecutiva in via anticipata (Trib. Mantova, 26 maggio e 27 luglio 2015, entrambe in www.ilcaso.it).

In conclusione

Riteniamo, in definitiva, condivisibile l'orientamento seguito dal Tribunale di Roma, consentendo il medesimo di rimediare – giusta opportuna salvaguardia della validità ed efficacia del pignoramento – ad una situazione di eccessivo sfavore per la posizione del creditore procedente, così ponendosi nel solco dei principi processuali.

Guida all'approfondimento
  • De Santis, Efficienza, efficacia e semplificazione del processo esecutivo e delle operazioni di recupero del credito (a cura di) Didone, Milano, 2016;
  • Valerini, Processo civile efficiente e riduzione arretrato (a cura di) Luiso, Torino, 2014;
  • Vincre, Art. 521 bis. c.p.c., Saletti – Vanz – Vincre, Le nuove riforme dell'esecuzione forzata, Torino, 2016.

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