Incidente stradale per un adolescente: la lesione della cenestesi lavorativa rientra nel danno alla salute

Redazione Scientifica
03 Luglio 2019

Tenendo conto della mera eventualità di una compressione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche dell'adolescente, la Cassazione conferma la liquidazione operata dai giudici di seconde cure che hanno escluso il danno da lesione della cenestesi lavorativa.

DANNO BIOLOGICO. Con la sentenza n. 17411/2019, depositata il 28 giugno, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che, in parziale accoglimento del gravame, ha proceduto ad una diversa liquidazione del danno subito dal ricorrente, originario attore, a seguito di un incidente stradale nel quale aveva riportato postumi permanenti. Nel dettaglio, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa, escluso dai giudici dell'appello in virtù della limitata percentuale di postumi permanenti subiti (20%, di cui il 6% per danno estetico) e al fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato era studente di ragioneria, circostanza dalla quale era stato dedotto che avrebbe in futuro prevedibilmente svolto attività impiegatizio-amministrativa nell'impresa di famiglia, in relazione alla quale non era emersa alcuna compromissione della capacità di lavoro.

LIQUIDAZIONE OMNICOMPRENSIVA. I Giudici ritenendo infondato il ricorso, ha sottolineato come correttamente i giudici di merito abbiano provveduto alla massima personalizzazione del danno biologico complessivamente subito dalla persona tenendo conto della mera eventualità di un compressione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona in un soggetto adolescente. Viene dunque richiamato il principio secondo cui «il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrente ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto» (Cass. civ. n. 20312/2015).

In conclusione il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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