Distrazione delle spese: il difensore in Cassazione la può chiedere anche per il diverso difensore delle fasi di merito

Redazione scientifica
03 Luglio 2019

Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'articolo 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiari.

Il caso. Un avvocato, difensore in un giudizio di legittimità conclusosi nel 2017, ha chiesto alla Suprema Corte di correggere l'errore materiale riscontrabile nella pronuncia in questione in ragione dell'omessa distrazione delle spese.

Quanto alla distrazione chiesta dall'avvocato, in relazione all'attività difensiva da lui spiegata nel giudizio di legittimità, trova applicazione il principio già affermato in sede di legittimità secondo cui all'omissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale. Nella specie la distrazione era stata effettivamente chiesta dall'avvocato, sicché la menzionata sentenza deve essere conseguentemente corretta nel senso indicato in dispositivo.

L'avvocato ha, però, chiesto la distrazione in suo favore non solo in relazione al giudizio di legittimità, ma anche in considerazione della analoga richiesta formulata dal precedente difensore nei due gradi di giudizio di merito.

Distrazione delle spese. Tale richiesta, osserva il Collegio, trova in linea di principio fondamento nella previsione dettata dal primo comma dell'art. 93 c.p.c. che, stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore «in favore suo e degli altri difensori», impone al giudice di considerare e liquidare l'intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa.

Occorre precisare, però, continua il Collegio, che la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura può essere disposta solo «nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente», di guisa, che la domanda di distrazione non può essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo già concluso.

Ciò significa che, nel caso in esame, la domanda di distrazione avanzata dall'avvocato, con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore, non può essere accolta, non risultando dove la distrazione sarebbe stata richiesta, come si espone nel ricorso per correzione di errore materiale, «anche nei due gradi di giudizio precedenti dal precedente difensore».

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