È valida la clausola che impone al conduttore di farsi carico degli oneri tributari come ICI E IMU?

Redazione scientifica
05 Luglio 2019

La clausola che attribuisce al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa relativa all'appartamento, è valida a condizione che l'addebito sia stato previsto dalle parti come componente del canone di affitto complessivamente dovuto dal conduttore.

La società conduttrice aveva chiesto al giudice adito l'accertamento del vantato diritto alla restituzione degli importi corrisposti alla società locatrice, a titolo di rimborso dell'Ici e dell'Imu da questa a sua volta versati all'Erario. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito hanno respinto la domanda. Avverso tale decisione, la conduttrice ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la nullità della clausola contrattuale in quanto riversava l'onere tributario gravante sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il relativo sacrificio patrimoniale.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, i giudici di legittimità, richiamando il recente orientamento in materia (Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2019, n. 6882), hanno evidenziato che la clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. - configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla invece e conto del primo - qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore, e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge. Per le suesposte ragioni, il ricorso della conduttrice è stato rigettato

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