Il Codice della crisi d'impresa e gli assetti organizzativi delle imprese

Maria Pia Nucera
05 Luglio 2019

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) è entrato in vigore il giorno di San Valentino, ma i primi effetti dell'entrata in vigore non sono da luna di miele per i professionisti che assistono le società, per i sindaci e per i revisori. Il primo intervento è sull'art. 2086 c.c., con effetti sulle imprese che operano in forma societaria.
Premessa

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) è entrato in vigore il giorno di San Valentino, ma i primi effetti dell'entrata in vigore non sono da luna di miele per i professionisti che assistono le società, per i sindaci e per i revisori. Il primo intervento è sull'art. 2086 c.c., con effetti sulle imprese che operano in forma societaria. Queste hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Tale previsione esiste in generale, anche se la norma poi richiede che tale assetto adeguato sia in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'adozione senza indugio di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Ma cosa vuol dire adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile?

Il concetto era già esistente nel codice civile, all'interno dei doveri del collegio sindacale, all'art. 2403 c.c.: “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”, il che faceva supporre, se non un obbligo codificato per la società, quantomeno una consapevolezza giuridica della necessità che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile fosse esistente, strutturato e, in definitiva, adeguato.

Per avere una definizione di assetto organizzativo e amministrativo-contabile si può fare ricorso, per le società non quotate, alle Norme di comportamento del collegio sindacale (NCCS) emesse a settembre 2015 dal CNDCEC. L'assetto organizzativo è il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità; di conseguenza, l'assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile con le dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale. L'analisi verterà quindi sulla presenza di un organigramma, sulla chiara definizione del sistema delle deleghe e delle competenze e delle separazione delle funzioni, sulla sussistenza di procedure codificate, anche destinate alla gestione dei rischi ed al controllo interno.

Il sistema amministrativo – contabile è l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa finanziaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Il sistema amministrativo-contabile sarà quindi adeguato se consente la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.

L'applicazione alle società

La prima riflessione è l'applicazione alle società di persone. Tali entità possono infatti anche avvalersi ai fini fiscali della contabilità semplificata. Ma tale concessione diventa da riparametrare sia alla luce della nuova disciplina, che richiama l'imprenditore in forma societaria all'adozione di un sistema amministrativo-contabile tale da poter rilevare tempestivamente la crisi d'impresa, ma anche in correlazione ad una norma che comunque è sempre esistita e cioè l'art. 2214 c.c., che impone, oltre alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, la tenuta delle altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Pertanto, per le società di persone (e per le società che sono al di sotto dei nuovi limiti dell'art. 2477 c.c.), si pone adesso un interrogativo dirimente: il mio assetto organizzativo ed il mio sistema amministrativo-contabile è adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa ed è tale in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa?

Consideriamo infatti che il sistema di allarme è collegato agli indicatori della crisi, di cui all'art. 13 CCII, indici che sono innanzitutto finanziari: l'articolo 13, che demanda al CNDCEC l'elaborazione degli indici, evidenzia comunque che sono indici significativi “quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa” e “l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Ma una snc che vende beni può tenere la contabilità semplificata fino ad un limite di volume d'affari di 700.000 Euro e diventa assoggettabile a liquidazione giudiziale se supera 200.000 Euro di ricavi per 3 esercizi: come farà una snc in contabilità semplificata a parametrare mezzi propri ne mezzi di terzi o a misurare la sostenibilità degli oneri finanziari in relazione a flussi di cassa, considerando che non ha la contabilità che quei flussi di cassa misura?

Questo è quindi il primo dubbio che si deve porre il commercialista che assiste società di persone che possono tenere la contabilità semplificata. Non è che il caso di passarle in ordinaria in modo da potere gestire le problematiche che derivano?

La seconda questione è relativa alle società di capitali al di sotto dei nuovi, stringenti limiti dell'art. 2477 c.c.. In questo caso non vi saranno sindaci o revisori a controllare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e quindi sarà la società, assistita dai suoi consulenti, a doversi attrezzare per rispettare la novella dell'art. 2086 c.c..

La prima riflessione è che il rispetto della nuova disciplina comporterà in qualche modo un incremento di oneri per le imprese, sia semplicemente formali, come la scrittura di procedure, sia finanziari. Molte delle società piccole non hanno dipendenti nell'area amministrativa, ma usufruiscono dei servizi di contabilità, assistenza fiscale e societaria di un commercialista ed hanno un consulente esterno anche per le tematiche del lavoro. Per poter adempiere al disposto del nuovo articolo 2086 c.c., è consigliabile innanzitutto, che i rapporti con i consulenti esterni siano regolati da lettere di incarico formalizzate, in modo da definire con certezza le responsabilità dei consulenti le responsabilità all'interno della società. che i passaggi di informazioni siano regolati, per consentire la correttezza e la tempestività nelle registrazioni e nel rispetto degli adempimenti formali.

Le nuove responsabilità degli amministratori, tra cui, quella nei confronti dei creditori sociali inserita dall'art. 378 CCII, concernente l'integrità del patrimonio sociale, comportano che gli amministratori vadano edotti in merito al rispetto delle nuove norme. In una piccolissima srl, però non è possibile che, di fatto, la gestione del sistema amministrativo-contabile gravi sullo studio del consulente, con la sensazione per l'amministratore di una sua deresponsabilizzazione. La codifica della interrelazione di conseguenzialità tra l'inadeguatezza del sistema organizzativo e amministrativo e l'intempestività nella rilevazione della crisi d'impresa deve portare gli amministratori e i consulenti che li assistono a ridisegnare anche i loro rapporti, con formalizzazione di procedure, e chiara indicazione dei tempi e delle scadenze.

Le società che superano i nuovi, bassi, limiti di cui all'art. 2477 c.c., non sono però certo al riparo da problemi. Le microsocietà sono per tradizione state repellenti ai controlli esterni e la presenza di un organo di controllo deve essere, da una parte, digerita, dall'altra inserita, anche in questo caso, in una ridefinizione (o addirittura, in molti casi, una definizione) dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo – contabile. Il deterrente della responsabilità e della impossibilità di accedere a misure premiali in termini di minor carico tributario e di esimente penale o riduzione della pena ai sensi dell'art. 25 CCII, devono portare le società a strutturarsi meglio e a formalizzare le procedure.

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