IVA: maturano gli interessi a favore del contribuente tra stipula e deposito del contratto di garanzia
08 Luglio 2019
L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. Se, quindi, l'Amministrazione è tenuta ad indennizzare il creditore di imposta necessitato ad acquisire garanzia fideiussoria per ottenere il rimborso IVA ex art. 38–bis del d.P.R. n. 633/1972, a fortiori il tempo necessario per la stipula ed il deposito di tale contratto non può penalizzare il contribuente “a rimborso”, sicchè non può predicarsi la sospensione della maturazione degli interessi compensativi.
|