Auto pirata investe un pedone e si dà alla fuga: quando (non) è configurabile un concorso di colpa
08 Luglio 2019
IL CASO. La Corte d'appello respingeva il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di accoglimento parziale della domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della compagnia di assicurazione per i gravi danni subiti a seguito di un incidente stradale. Avverso la decisione di secondo grado ricorre la vittima dell'incidente lamentando che era stata ingiustamente affermata la sua colpa nella misura del 50%, nonostante fosse stato investito da un'auto pirata che si era data alla fuga.
IL CONCORSO DI COLPA. È stato più volte chiarito dalla Suprema Corte che in tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo (art. 2054, comma 1, c.c.), per la valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito è necessario accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre così progressivamente quella presunta a carico del conducente stesso. Ed inoltre, proseguono i Giudici la presenza di un veicolo fermo sulla sede stradale impone ai conducenti di moderare la velocità ed avere un comportamento prudente. Nel caso in esame, si osserva che la Corte territoriale non ha affatto valutato la velocità dell'auto pirata, decisiva per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'eventuale ricorrenza di un concorso di colpa del pedone danneggiato, in mancanza della quale deve essere applicata la regola generale di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. A fronte di ciò, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso rinviando gli atti al Tribunale per una nuova valutazione. |