L'esercizio di altra attività lavorativa o extralavorativa da parte del lavoratore durante la malattia è giusta causa di licenziamento
08 Luglio 2019
Il licenziamento rappresenta la più grave delle sanzioni che un datore di lavoro può irrogare nell'esercizio del proprio potere disciplinare laddove il comportamento del lavoratore sia stato tale da interrompere il rapporto fiduciario posto alla base del vincolo lavorativo.
Ebbene, l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione (nella specie la condotta tenuta dal lavoratore, ossia l'aver partecipato ad un evento sportivo palesemente incompatibile con lo stato di malattia a causa di infortunio che lo teneva assente dal lavoro -anche indipendentemente dall'aver seguito allenamenti più o meno costanti in tale periodo di assenza dal lavoro - è stata giudicata di per sé sufficiente a ledere il vincolo fiduciario). |