Dal MEF nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale

La Redazione
09 Luglio 2019

Nel 2011 sono state poste le premesse normative per una progressiva digitalizzazione del processo tributario, con l'obiettivo di conseguire maggiore efficienza, celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore. Così, con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato le linee guida in tema di processo tributario telematico.

Il Ministero dell'Economia e Finanze con la Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 ha provveduto ad aggiornare le linee guida in tema di processo tributario telematico.

Specifiche disposizioni finalizzate ad una completa informatizzazione del PTT, anche in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, con l'obiettivo di conseguire maggiore efficienza e celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore.

Come noto il processo telematico è stato gradualmente esteso sul territorio nazionale, in base all'adozione di appositi decreti direttoriali e, dal 15 luglio 2017, è divenuto operativo in tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Occorre poi precisare che, ad oggi, le fasi processuali interamente telematizzate sono quelle della notifica, della costituzione in giudizio e del deposito degli atti processuali, oltre che della consultazione del fascicolo processuale.

Restano da digitalizzare - viene ricordato nella Circolare - i provvedimenti adottati dal giudice tributario e il verbale d'udienza. Si tratta di atti formati in originale analogico che sono scansionati e firmati digitalmente dal personale dell'Ufficio di segreteria delle CCTT per poi essere inseriti fascicolo informatico.

Il servizio PTT mette a disposizione delle parti processuali – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – oltre al deposito telematico degli atti, una serie di servizi digitali fruibili accedendo al portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it.

Di seguito le principali novità:

Obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici

Il nuovo articolo 16-bis, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale regime di obbligatorietà è entrato in vigore da qualche giorno, precisamente dal 1° luglio 2019, e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data.

Dunque, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche (sistema di Upload).

Deroga al regime della obbligatorietà

Il legislatore ha previsto alcuni casi in cui è possibile notificare e depositare detti atti con modalità analogiche. Vediamo nello specifico:

  • controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l'assistenza tecnica di un professionista (cause di valore fino a tremila euro).

ATTENZIONE

Sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e documenti:

  1. l'ente impositore e gli enti della riscossione;
  2. il difensore abilitato all'assistenza tecnica in possesso del mandato rilasciato dal contribuente;
  3. il difensore abilitato all'assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente.

  • possono presentarsi casi (eccezionali) in cui il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica (esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.).

Notifiche tramite PEC

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 nella parte in cui stabiliva che “le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00”).

Quanto alle modalità operative di notifica degli atti tramite PEC, è utile:

  1. consentire al destinatario la corretta individuazione dell'atto notificato (ricorso o provvedimento del giudice) per le conseguenti attività defensionali;
  2. consentire al destinatario di comprendere la finalità della notifica dell'atto;
  3. permettere al notificante, una volta perfezionata la procedura di notifica, di ottenere ricevute PEC di accettazione e consegna complete di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica.

La Circolare prosegue ricordando una serie di elementi necessari affinchè la notifica vada a buon fine, nell'oggetto utile inserire la dicitura “notificazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992”. Nel corpo del messaggio, è necessario indicare:

La tipologia dell'atto introduttivo; l'atto impugnato; il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio; il nome, cognome/denominazione, ragione sociale e codice fiscale della parte che ha conferito la eventuale procura alle liti; il nome, cognome/denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo PEC a cui l'atto viene notificato; la Commissione Tributaria adita.

Prova delle notifiche

La prova delle notifiche PEC consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i file originati dal sistema informatico del gestore della PEC, ossia la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Indirizzi PEC

Utile indicare nelle istruzioni sul retro dell'atto impositivo o di riscossione, l'indirizzo PEC al quale essere indirizzati i ricorsi, in conformità ai principi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.

Registrazione e deposito degli atti e documenti

Le parti processuali – contribuenti, difensori, professionisti, enti impositori, società o concessionari della riscossione – per poter utilizzare le funzionalità del deposito degli atti nel processo tributario telematico, devono, prioritariamente, essere autorizzati all'accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Accesso tramite il portale della giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.gov.it”, selezionando l'apposita voce “processo tributario telematico”.

Pagamento del CUT tramite PagoPa

Dal 24 giugno 2019 è possibile effettuare i pagamenti del CUT attraverso la piattaforma PagoPa. La procedura PagoPA consente di associare in automatico il pagamento effettuato al numero di iscrizione a ruolo del ricorso/appello cui va collegato.

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