La responsabilità dell’investimento è del pedone se attraversa la strada parlando al cellulare
10 Luglio 2019
IL CASO Una donna, investita mentre attraversa la strada per salire sull'autobus da un automobile intenta a superare l'autobus in sosta, cita dinnanzi al Giudice di Pace il conducente, il proprietario della vettura ed il FGVS per sentir accertare la responsabilità esclusiva dei convenuti nel sinistro e per ottenere il risarcimento del danno biologico subito, calcolato in € 5.020.00 più interessi, rivalutazione e spese, avendo riportato, a causa della caduta, vari traumi agli arti inferiori. La compagnia designata FGVS si costituisce in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dei danni dell'atto di citazione, chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace respinge la domanda dell'attrice, che propone dunque appello.
ART. 2054 C.C. Il Tribunale di Triste ricorda come, in caso di investimento del pedone, sia necessario applicare l'art. 2054 c.c. che al comma 1 prevede che «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
PROVA LIBERATORIA La Corte ribadisce però che per giurisprudenza costante (ex multis, Cass. civ. n. 12751/2001 e Cass. civ. n. 14064/2010) «la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Alla stregua di questi criteri si è ritenuto in particolare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite "strisce pedonali" immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza».
COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE Il Tribunale di Trieste ricorda dunque che, secondo giurisprudenza consolidata, può essere affermata la colpa esclusiva del pedone nel suo investimento se: 1. il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti; 2. i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto; 3. nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
CONDOTTA COLPOSA DEL PEDONE SE È DISTRATTO DAL CELLULARE Nella fattispecie concreta, la Corte dichiara che la condotta della pedone, che ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente veicoli, inosservante sia delle regole sulla circolazione stradale sia di quelle di comune prudenza, è incontrovertibilmente colposa. Il Tribunale di Trieste, dunque, attribuisce l'80% di colpa al pedone e del restante 20% al conducente dell'auto. |