Imposta di registro proporzionale per il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore

La Redazione
10 Luglio 2019

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18520/2019 depositata quest'oggi, ha risolto un contrasto concernente la determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna, o fissa, dell'imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza assicurativa.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18520/2019 depositata quest'oggi, hanno risolto un contrasto concernente la determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna, o fissa, dell'imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza assicurativa.

A risoluzione del contrasto, le Sezioni Unite, hanno affermato che, in tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato.

Due gli orientamenti in materia espressi dalla Sezione Tributaria in passato

Primo orientamento

Secondo orientamento

Prevedeva una operazione inscindibile, assoggettata ad unitario trattamento fiscale, in modo indipendente dal fatto che l'obbligazione fosse adempiuta dal debitore o dal garante, quale fideiussore.

Una volta scissa l'operazione nei tre rapporti intercorrenti tra debitore principale e creditore (rapporto di valuta), tra creditore e garante, e tra garante e debitore principale (rapporto di provvista), il garante, a seguito del pagamento, non facesse valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. In tal senso, il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, sconterebbe l'imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna.

I giudici delle Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso una compagnia di assicurazioni, hanno affermato della proporzionalità dell'imposta di registro per il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore.

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