“Non” obbligo per l'Amministrazione finanziaria di avviare il confronto con il contribuente

La Redazione
10 Luglio 2019

Con un complesso sforzo interpretativo, la giurisprudenza di legittimità ha nel corso degli anni individuato quando l'Amministrazione è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente.

In breve, la Cassazione ha statuito che non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale rilevabile dalla legislazione nazionale ma che tale obbligo deriva, per le sole imposte armonizzate (fra cui l'IVA), dalla legislazione comunitaria (Cass. Civ. SS.UU. 9 dicembre 2015 n. 24823).

Altra giurisprudenza di legittimità considera invece il contraddittorio un principio generale immanente dell'ordinamento, indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto tributi armonizzati o meno e dunque applicabile alla generalità dei tributi (Cass. Civ., 12 febbraio 2016 n. 2879).

Per gli accertamenti emessi dal 1° luglio 2020, viene ora previsto l'obbligo del contraddittorio preventivo che l'Ufficio deve instaurare tramite l'invito a comparire previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 218/1997 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste:

  • quando è stato emesso processo verbale di constatazione (in questo caso il contribuente può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 12 L. n. 212/2000);
  • in caso di accertamento parziale (sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA);
  • in caso di particolare urgenza, specificamente motivata, o in ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, in cui l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento.

Tuttavia, l'omissione del contraddittorio obbligatorio non comporta di per sé l'illegittimità dell'accertamento; illegittimità che può essere infatti dichiarata solo se il contribuente dimostra in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Non è chiaro, in proposito, se è sufficiente, per l'illegittimità dell'accertamento, che il contribuente dimostri che avrebbe avuto argomentazioni e prove da portare in sede di adesione o se debba anche dimostrare che queste sarebbero state sufficienti a giustificare la revisione almeno parziale dell'accertamento.

La disposizione, escludendo gli accertamenti parziali (sempre più utilizzati) e non comminando direttamente l'illegittimità degli accertamenti emessi in violazione della stessa, pare di fatto ridurre piuttosto che ampliare l'utilizzo del contraddittorio preventivo.

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