Il contratto stipulato a tempo indefinito vincola il giudice ad inquadrare il rapporto nell'ambito del comodato precario?
10 Luglio 2019
I comodanti avevano chiesto il rilascio dell'immobile nei confronti del comodatario, assumendo che si trattava di comodato precario. In primo grado, la domanda è stata accolta. In secondo grado, invece, la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di rilascio. In particolare, secondo la Corte territoriale, nell'ipotesi in cui un bene immobile venga concesso in comodato, senza un termine esplicito, ma per esigenze abitative di un nucleo familiare, il termine è desumibile dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, ovvero quello di soddisfare esigenze abitative familiari: nel caso di specie “quelle del comodatario, della madre prima e della moglie poi”. Inoltre, dalla lettura del contratto era emerso che l'unità immobiliare, oggetto di scrittura privata, era stata sottoposta al termine del rilascio riferito alla manifestazione di volontà del comodatario. Avverso tale pronuncia, i comodanti hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione degli artt. 1355 e 1367 c.c. per aver la Corte di merito attribuito efficacia ad una condizione risolutiva meramente potestativa in favore del comodatario di decidere il momento della cessazione del contratto. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, era da escludersi che l'affermazione, secondo cui il contratto era stato stipulato a tempo indefinito, fosse idonea a vincolare il giudice ad inquadrare il rapporto nell'ambito del comodato precario; tanto più che la mera circostanza che il comodato non indicasse una scadenza, non lo collocava necessariamente nella categoria del comodato precario, che va escluso -fra l'altro- quando il bene sia destinato alle esigenze abitative di un nucleo familiare o quando possa ritenersi che la durata sia parametrata alla permanenza in vita del comodatario. Del resto, secondo la S.C., la condizione potestativa risolutiva non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c. il quale commina la nullità della condizione meramente potestativa sospensiva. Per le suesposte ragioni, il ricorso dei comodanti è stato rigettato.
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