La riattivazione del processo notificatorio
11 Luglio 2019
Il caso. B.R. adiva il tribunale civile di Vibo Valentia per chiedere il risarcimento dei danni cagionati dal fabbricato di T.P. a seguito di lavori di ristrutturazione che avevano interessato l'abitazione della convenuta. Nelle more del giudizio T.P. decedeva e il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea. Proponevano ricorso, in qualità di coeredi di T.P., S.C. e S.S.; mentre B.C. resisteva al gravame chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parte costituitesi in primo grado. La Corte d'appello di Catanzaro ordinava così l'integrazione del contraddittorio nei confronti di T.S. e V.B. i quali deducevano preliminarmente che il contraddittorio doveva essere integrato anche nei confronti di T.F. e T.L. quali eredi di T.P. pretermessi nel giudizio di primo grado. Il giudice di seconde cure dapprima disponeva l'integrazione de qua e successivamente, con ordinanza del 16.04.2012 revocava l'ordine di integrazione, e con sentenza n. 950/2013 dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e la improcedibilità del giudizio di appello per difetto di integrità del contraddittorio. B.C. proponeva ricorso in cassazione, mentre S.C. e S.S. resistevano con un controricorso dove sollevavano l'eccezione di inammissibilità per tardività della proposizione. La Corte di cassazione, ritenendo fondata l'eccezione, dichiara inammissibile il ricorso.
La conclusione negativa delle notificazioni. Quando si parla di notifica degli atti giudiziari in ambito civile, ci si riferisce a quel procedimento suddiviso in tre momenti (impulso, consegna e certificazione) attraverso il quale si porta a conoscenza delle altre parti coinvolte in un processo civile gli atti relativi ad esso, in modo tale da evitare la perdita, l'estinzione o la consumazione di una facoltà processuale. A riguardo, la giurisprudenza è consolidata sul principio in virtù del quale nel caso in cui la notificazione di un atto processuale, da compiersi entro un termine di tipo perentorio, non vada a buon fine per cause non imputabili al richiedente, quest'ultimo possa richiedere la ripresa del procedimento notificatorio purché tale ripresa sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto (ex multis Sez. Un. n. 17352/2009). Si necessita, quindi, della mancata imputabilità al richiedente del cattivo esito della notificazione, pena la decadenza da ogni altro successivo potere di compiere un atto processuale, dato l'infruttuoso decorso del termine (perentorio) di notifica. Ciò è in linea con il principio di scissione degli effetti della notificazione che concerne i differenti momenti in cui si considera avvenuta la notificazione di un atto per il notificante e per il notificando. In forza di tale principio, che trova la sua prima elaborazione nella sentenza della Corte cost. n. 477/2002, si considera avvenuta la notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficio notificante, e per il notificando al momento della ricezione dell'atto, in modo tale da preservare tanto le ragioni di tempestività dell'esercizio del diritto quanto quelle di conoscenza dell'atto.
Riattivazione del processo notificatorio. In forza della pronuncia delle Sezioni Unite n. 14594/2016, «nel caso in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, affinché questi possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell'esito negativo della notifica, riattivare celermente il processo notificatorio, ossia entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali di cui debba essere data prova rigorosa». Nel caso di specie il termine lungo per impugnare pari ad un anno, scadeva il 30.09.2013: ebbene, la ricorrente B.C. attivava la notifica tempestivamente (17.09.2014), ma in data 30.09.2014 dopo aver appreso il decesso dell'avvocato di S.C. e S.S. faceva scadere i termini (03.12.2014) per la notifica da effettuarsi alle parti personalmente (che avveniva il 16.12.2014) senza dare prova rigorosa di una circostanza eccezionale di impedimento di riattivazione del processo notificatorio, tra cui rientrano, a mero titolo esemplificativo, le ricerche anagrafiche o il cambio di residenza. Per tali ragioni la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. A riguardo, infatti, si ricordi che ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. In altri termini, in seguito alla costituzione in giudizio, è il procuratore della parte a divenire il destinatario di tutte quelle comunicazioni e notificazioni che sono dirette al proprio assistito, tranne nei casi in cui sia la stessa legge a prevedere una diversa disciplina. È il caso, ad esempio, delle notifiche che devono essere eseguite personalmente alla parte: ci si riferisce, a titolo chiarificatore, all'ordinanza che ammette il giuramento decisorio di cui all'art. 237 c.p.c.; al ricorso ex art. 288 c.p.c. concernente la correzione della sentenza dopo un anno dalla sua pubblicazione; nonché alla notificazione della sentenza (caso di specie) nell'ipotesi in cui il procuratore sia deceduto ovvero vi sia un suo impedimento così come si evince dalla lettura in combinato disposto degli artt. 286 e 301 c.p.c.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |