La presenza di più locatori non dà luogo a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori

Redazione scientifica
11 Luglio 2019

Nel caso in cui ricorra una ipotesi di litisconsorzio processuale tra cause scindibili e tra loro non dipendenti, nessuna necessità di integrazione del contraddittorio si presenta in fase di appello nel caso di mancata notifica dell'impugnazione ad una delle parti del giudizio di primo grado.

Tizia aveva stipulato due distinti contratti di locazione ad uso commerciale: l'uno con Caia, l'altro con la stessa Caia ed i suoi germani. I due contratti, pur distinti, erano strettamente collegati: il primo, afferente al locale a piano terra, era adibito alla vendita al minuto di abbigliamento; il secondo, relativo a locale retrostante con ingresso dalla strada, era funzionale alla medesima attività commerciale. A causa delle maggiorazioni dei canoni richiesti dai locatori, la conduttrice non era più in grado di proseguire i rapporti locatizi; pertanto, aveva chiesto la condanna in proprio favore dell'indennità di avviamento commerciale e della restituzione del deposito cauzionale. In primo grado, la domanda è stata respinta. In secondo grado, in parziale riforma della pronuncia, la Corte d'appello ha condannato Caia (in riferimento al primo contratto) al pagamento dell'indennità di avviamento e del deposito cauzionale; Caia i suoi germani (in riferimento al secondo contratto) alla restituzione del rispettivo deposito cauzionale. I ricorrenti locatori hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale aveva omesso di rilevare la mancata notifica dell'atto d'appello nei confronti di Caia, contumace in primo grado ma litisconsorte necessaria.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, qualora, in un contratto di locazione, la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c.. Tuttavia, tale disciplina, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. Per meglio dire, in ragione della partecipazione dei coobbligati in solido al giudizio di primo grado, non si determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale: gli odierni ricorrenti non erano legittimati, tantomeno avevano interesse, a dolersi del fatto che le statuizioni della sentenza impugnata fossero esplicitamente riferite anche alla coobbligata solidale (Caia) non evocata nel giudizio d'appello, alla quale, peraltro, restava riservato il rimedio dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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