Possono uno o più condomini installare un contatore individuale per il consumo idrico?
11 Luglio 2019
Anche se solo per alcune unità, i condomini interessati possono installarsi i contatori individuali per i consumi dell'acqua e chiedere all'amministratore la ripartizione delle rispettive spese in base ai consumi effettivi registrati?
Occorre chiarire in via preventiva che l'art. 146, comma 1, lett. f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 aveva previsto che le regioni avrebbero dovuto adottare, entro un anno dall'entrata in vigore delle norme di gestione delle risorse idriche (parte terza del provvedimento), norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi. Per quanto di specifico interesse si trattava di installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa (nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano). In tale ambito, quindi, si deve supporre che tutte le regioni si siano adeguate alla legislazione statale. Nel caso in cui un condominio non abbia provveduto alla installazione dei contatori individuali la soluzione più corretta è che l'assemblea deliberi in tal senso con deliberazione assunta, in seconda convocazione, a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti ed almeno un terzo delle quote millesimali). Tuttavia, se l'intervento si dovesse rivelare, da un punto di vista economico, molto costoso sarebbe corretto consideralo di straordinaria amministrazione ma, mai, innovativo. Teoricamente, visto il disposto dell'art. 146 citato, anche solo alcuni condomini (ove l'assemblea non decidesse nel senso di cui sopra) potrebbero chiedere all'assemblea di installare un proprio contatore di registrazione dei consumi idrici e di pagare le spese dell'acqua in ragione di quanto dagli stessi consumato. In questo caso, però, devono essere tenuti presenti alcuni elementi di fatto che potrebbero rendere impraticabile questa soluzione. Prima fra tutti la circostanza che in un condominio il consumo idrico si riferisce non solo al consumo individuale, ma comprende anche quello concernente l'uso dell'acqua per le parti comuni. Il che renderebbe difficile differenziare gli uni dagli altri, considerando che il condomino che ha installato un contatore individuale deve comunque partecipare alle relative spese comuni, non potendo pretendere che gli altri partecipanti, rimasti allacciati al contatore comune, si accollino le loro quote. Ed in una tale situazione non si vede come estrapolare tali spese per poi ridistribuirle tra tutti. A fronte di tali perplessità, tuttavia, va richiamata una decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 1218 del 6 febbraio 2018) che, chiamato a decidere sull'asserita illegittimità dell'installazione del contatore in solo due unità immobiliari, in quanto l'intervento sarebbe possibile solo se effettuato in tutte le unità del condominio, ha affermato che tutta la normativa in materia intende assicurare innanzi tutto il risparmio idrico, per cui l'installazione di contatori individuali deve essere eseguita non appena possibile anche soltanto in singole porzioni immobiliari con contatore di sottrazione (il rimanente dei consumi andrà, poi, ripartito fra gli altri condomini per millesimi o secondo alternativi criteri regolamentari). Le decisione desta qualche perplessità sia in relazione alle precedenti considerazioni, sia con riferimento alle varie problematiche che, comunque, dovranno essere sottoposte alle società che erogano il servizio idrico e che hanno sottoscritto il contratto di fornitura con l'amministratore del condominio. |