Ai fini dell'imposta di registro, il rapporto garantito e la polizza fideiussoria sono negozi distinti
11 Luglio 2019
Il caso. Una compagnia assicurativa emetteva polizza fideiussoria a favore dell'Agenzia delle Entrate. La polizza veniva escussa dal beneficiario. La compagnia assicurativa chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il recupero delle somme versate. La stessa compagnia provvedeva al versamento dell'imposta di registro, relativa all'ingiunzione, in misura proporzionale.
Il primo orientamento. Questo sostiene che il rapporto di credito-debito garantito ed il rapporto scaturente dalla polizza fideiussoria non possono essere scissi e devono considerarsi un unico rapporto. In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari – Cass. civ. n. 14000/2014.
Il secondo orientamento. Tale orientamento distingue il rapporto garantito dal differente rapporto nascente da polizza fideiussoria e li ritiene due negozi autonomi. Il decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti del debitore dal garante, che sia stato escusso dall'Agenzia delle entrate per l'inadempimento di un'obbligazione d'imposta, è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA – Cass. civ. n. 20260/2015.
L'art. 20 d.P.R. n. 131/1986. Tale norma statuisce che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
La polizza fideiussoria. Essa mira ad indennizzare il creditore insoddisfatto, tale obbligazione è autonoma e differente dal rapporto negoziale garantito. Dunque, il garante che agisce per recuperare le somme anticipate, vanta un credito autonomo che origina nel contratto di fideiussione, non confondibile con l'obbligazione garantita. Il rapporto fra garante e debitore ha ad oggetto l'impegno del primo nei confronti del secondo a prestare la garanzia a beneficio del terzo, a fronte di un compenso. Sul punto: la polizza fideiussoria stipulata in favore del committente di un contratto di appalto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore assume natura di contratto atipico di garanzia, distinto dal negozio fideiussorio, rivolto al soddisfacimento, per equivalente nella forma del risarcimento, dell'interesse economico del beneficiario all'ottenimento della prestazione principale – Cass. civ., Sez. Un., n. 3947/2010.
Imposta di registro applicabile. In conseguenza del percorso logico giuridico richiamato, considerato che il garante che agisce per il recupero della somma anticipata, attiva un credito non soggetto ad IVA, trova applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986, conseguentemente, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale. (Fonte: dirittoegiustizia.it) |