Categorie di quote e limitazione dei diritti di controllo

Francesca Maria Bava
12 Luglio 2019

Secondo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 176) e quello del Consiglio Notarile di Firenze già espresso in tema di start up (massima 41/2014) e di PMI innovative (massima 63/2016), è legittima nelle s.r.l. PMI - in presenza di organo di controllo - la creazione di categorie di quote con limitazione o esclusione della facoltà di informazione e consultazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

Secondo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 176) e quello del Consiglio Notarile di Firenze già espresso in tema di start up (massima 41/2014) e di PMI innovative (massima 63/2016), è legittima nelle s.r.l. PMI - in presenza di organo di controllo - la creazione di categorie di quote con limitazione o esclusione della facoltà di informazione e consultazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

Tale norma riconosce ai soci non partecipanti all'amministrazione il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il suddetto diritto individuale di consultazione è stato introdotto solo con la riforma del 2003, in quanto nel sistema previgente il diritto di controllo del socio di s.r.l. era subordinato all'assenza del collegio sindacale ed era limitato alla consultazione dei libri sociali.

La possibilità di limitare i suddetti diritti è stata oggetto di dibattito dottrinale, divenuto ancora più attuale a seguito della previsione di categorie di quote con contenuto liberamente determinabile.

Il citato orientamento del Consiglio Notarile di Milano ne ammette la derogabilità argomentando soprattutto sulla valutazione di interessi meritevoli di tutela sia dei soci sia della società. In particolare, la creazione di una categoria di quote con limitati diritti di controllo ha una sua utilità in presenza di soci che non hanno né competenza né interesse all'esercizio di diritti amministrativi, ossia dei c.d. soci “investitori” entrati in società grazie all'ammissibilità dell'offerta al pubblico delle quote ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. La limitazione dei loro diritti amministrativi consente, infatti, ai c.d. soci “imprenditori” una più rapida gestione sociale.

Tuttavia, la limitazione o esclusione dei suddetti diritti è subordinata alla presenza - per obbligo legale o per decisione dei soci - del collegio sindacale al fine di garantire il necessario controllo sulla gestione.

Infine, come sostenuto già dal Consiglio Notarile di Firenze, non può essere escluso il diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci, applicandosi quanto sancito dall'art. 2422 c.c. in tema di società per azioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.