La Cassazione sul danno non patrimoniale da uccisione

Redazione Scientifica
12 Luglio 2019

La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore, che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente, ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

IL CASO A causa di un sinistro stradale tra un automobile ed un autobus persero la vita una donna ed i suoi due figli, mentre il marito riuscì a salvarsi patendo lesioni personali. Da questo evento scaturirono due processi: il primo, introdotto dinnanzi al Tribunale di Arezzo dalla società di trasporto, si concluse con una sentenza passata in giudicato della Corte d'appello di Firenze che attribuì al conducente dell'autovettura l'80% della responsabilità nella causazione del sinistro, e al conducente dell'autobus il restante 20%. Il secondo invece, introdotto dal coniuge superstite, dal padre e dal fratello della donna deceduta, dinnanzi al Tribunale di Milano era volto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti nei confronti del proprietario e dell'assicuratore dell'autobus, oltre che anche nei confronti dell'assicuratore dell'automobile. In primo grado la responsabilità del sinistro venne attribuita in via esclusiva alla conducente nonché comproprietaria dell'autovettura. Successivamente, in appello, la responsabilità viene ripartita come già fatto dalla Corte d'Appello di Firenze, riconoscendo quindi un 80% a carico del conducente dell'auto e 20 % al conducente del bus e viene rigettata sia la richiesta avanzata per il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro, sia da perdita del contributo economico da parte della moglie, e di quello, futuro, dei figli. Ritenuto congruo l'importo di 50 mila euro riconosciuto all'uomo per il danno biologico, viene rigettata la domanda di risarcimento iure successionis per i tre giorni di sopravvivenza della figlia dopo l'evento. Per il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione dei prossimi congiunti, l'importo viene liquidato adottando le Tabelle di Milano del 2010, devalutate alla data del sinistro (2003) e aumentando l'importo del 25% per aver l'uomo sopravvissuto perso l'intero nucleo familiare.

La vicenda è poi giunta all'attenzione della Cassazione Civile, Terza Sezione.

IL DANNO PSICHICO È DANNO BIOLOGICO. La Cassazione rigetta le domande di risarcimento del danno patrimoniale per la mancanza della prova fornita dell'attore, accogliendo invece il motivo di ricorso relativo alla liquidazione del danno biologico, ovvero della lesione psichica stimata dal CTU nella misura del 50% fondata su di una affermazione della Corte d'Appello definita «non razionalmente comprensibile, sotto due diversi aspetti» dalla Terza Sezione. La Corte territoriale riteneva che non si fosse «in presenza di una lesione comportante una incidenza sulla complessiva integrità psicofisica del danneggiato, quanto di una lesione comportante la riduzione della sola capacità lavorativa dell'interessato».

AFFERMAZIONE CONTRADDITTORIA La Suprema Corte ritiene invece che affermare che la vittima di un trauma psichico non abbia patito un danno alla salute, ma una riduzione della capacità di lavoro sia infatti una «affermazione insanabilmente contraddittoria, perché postula l'esistenza dell'effetto (la perdita della capacità) dopo aver negato l'esistenza della causa (l'invalidità)».

Inoltre, poste le conclusione cui era arrivato il CTU (ovvero a stimare in 50 punti percentuali il danno riportato dall'uomo) la Corte d'Appello aveva la possibilità di disattendere le conclusioni, motivando però il dissenso (e non v'è traccia di tale motivazione, secondo i Giudici), ovvero motivare il motivo per cui, condividendo le conclusioni del CTU la Corte territoriale aveva ritenuto di liquidare il danno biologico in misura difforme dalle Tabelle.

Con l'occasione la Cassazione ha avuto modo di ricordare come l'invalidità biologica possa scaturire tanto da una lesione fisica quanto da una lesione psichica: «Il c.d. danno psichico non è un pregiudizio diverso dal danno biologico: è, più semplicemente, un danno biologico consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali». Anche il danno psichico deve essere accertato in corpore con criteri medico legali, valutato in punti percentuali mediante accreditato baréme medico-legali. È stato altresì accolto il motivo di ricorso relativo all'applicazione, da parte del giudice d'appello, delle Tabelle milanesi del 2010, anziché quelle più aggiornate.

IL DANNO NON PATRIMONIALE DA UCCISIONE Anzitutto la Cassazione ha fatto piazza pulita delle definizioni utilizzate (anche dalla stessa Cassazione) per il danno non patrimoniale da uccisione, quali «danno terminale», «danno tanatologico», «danno catastrofale» e «danno esistenziale», definite espressioni che «non hanno alcuna dignità scientifica».

Il danno non patrimoniale subito da una persona che muoia a causa delle lesioni sofferte può manifestarsi in due modi:

a) come lesione della salute; in questo caso trattasi di pregiudizio che ha fondamento medico-legale; che consiste nella forzata rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.

b) come turbamento e spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente; in questo caso il pregiudizio non ha fondamento medico-legale, consiste in un moto dell'animo, sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.

Per quel che concerne l'ipotesi sub a) (danno alla salute), tale danno potrà consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, e si apprezza, per risalente convenzione medico-legale, in giorni («nel caso di morte causata da lesioni personali, e sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile»), sebbene, secondo la pronuncia in commento, non si possa escludere a priori un riconoscimento di tale danno anche per periodi inferiori, al giorno, purché si possa sempre parlare di un «lasso apprezzabile di tempo».

Una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, «esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane».

Viceversa, per quel che concerne la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire, per la configurabilità (prima ancora che per la risarcibilità) di tale danno è necessario che la vittima sia stata cosciente, mentre elemento secondario (nel senso che incide sulla quantificazione, ma non sull'esistenza del danno) è la durata della sopravvivenza: anche una sopravvivenza cosciente di pochi minuti può consentire alla vittima di percepire, infatti, la propria fine imminente, mentre una lunga sopravvivenza in stato di incoscienza non determina l'esistenza di tale pregiudizio.

(Tratto da: dirittoegiustizia.it)

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