Modifica della deliberazione su richieste sopravvenute o per ius superveniens
12 Luglio 2019
Dopo la deliberazione ex art. 35, c.1, D.Lgs. n. 546/1992, e prima della pubblicazione della sentenza ex art. 37, c.1, D.Lgs. n. 546/1992, il Collegio si può riconvocare per modificare la deliberazione già assunta su richieste sopravvenute dalle parti o per ius superveniens.
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