Regime forfettario: tra obblighi ed esoneri
15 Luglio 2019
L'imprenditore o il professionista che adotta il regime forfettario non può addebitare l'IVA a titolo di rivalsa né può detrarre l'imposta assolta sugli acquisti nazionali e intra UE. Di seguito si illustrano gli obblighi e gli esoneri.
Cessioni e prestazioni nazionali - vanno sempre certificate con l'emissione di fattura o scontrino, pur senza addebito dell'IVA (2) Cessioni di beni intra UE - si considerano cessioni interne senza diritto alla rivalsa Acquisti - numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali Importazioni ed esportazioni si applicano le regole ordinarie, ma non è possibile avvalersi del plafond per l'acquisto di beni e servizi. Liquidazioni e versamenti esonero dall'obbligo, ad eccezione dell'imposta relativa alle fatture per acquisti intra UE che superano la soglia annua di € 10.000 e per altre operazioni per cui il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge (v. sopra); in tal caso, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni Dichiarazioni e altri adempimenti esonero da presentazione della dichiarazione annuale, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)
L'imprenditore o il professionista è esonerato dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche (salvo quelle nei confronti della PA) (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015, Faq AE novembre 2018 e Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E par. 4.1). Deve conservare quelle emesse dai propri fornitori con le seguenti modalità:
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