Regime forfettario: tra obblighi ed esoneri

La Redazione
15 Luglio 2019

L'imprenditore o il professionista che adotta il regime forfettario non può addebitare l'IVA a titolo di rivalsa né può detrarre l'imposta assolta sugli acquisti nazionali e intra UE. Inoltre, è esonerato dalla maggior parte degli adempimenti IVA, restando soggetto solo ad alcuni.

L'imprenditore o il professionista che adotta il regime forfettario non può addebitare l'IVA a titolo di rivalsa né può detrarre l'imposta assolta sugli acquisti nazionali e intra UE.
Inoltre, è esonerato dalla maggior parte degli adempimenti IVA, restando soggetto solo ad alcuni.

Di seguito si illustrano gli obblighi e gli esoneri.

Cessioni e prestazioni nazionali

- vanno sempre certificate con l'emissione di fattura o scontrino, pur senza addebito dell'IVA (2)
- la fattura deve indicare che si tratta di "operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54 e s. L. 190/2014" (Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14/E)
- esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi

Cessioni di beni intra UE

- si considerano cessioni interne senza diritto alla rivalsa
- la fattura deve indicare che l'operazione non costituisce cessione intra UE ai sensi dell'art. 41 c. 2-bis D.L. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/93
- esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi

Acquisti

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- esonero dall'obbligo di registrazione (e quindi dell'istituzione del relativo registro)
- se trova applicazione il meccanismo del reverse charge, integrazione della fattura ricevuta
- se intra UE, sono soggetti a IVA se viene superata la soglia annua di € 10.000 (art. 38 c. 5 lett. c D.L. n. 331/93 conv. in L. n. 427/93); in tal caso, occorre iscriversi al VIES, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e, se si superano le soglie previste, presentare gli elenchi Intrastat

Importazioni ed esportazioni

si applicano le regole ordinarie, ma non è possibile avvalersi del plafond per l'acquisto di beni e servizi.
Le esportazioni saranno ammesse nei limiti stabiliti con apposito DM (art. 1 c. 58 lett. e L. n. 190/2014)

Liquidazioni e versamenti

esonero dall'obbligo, ad eccezione dell'imposta relativa alle fatture per acquisti intra UE che superano la soglia annua di € 10.000 e per altre operazioni per cui il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge (v. sopra); in tal caso, il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

Dichiarazioni e altri adempimenti

esonero da presentazione della dichiarazione annuale, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)

L'imprenditore o il professionista è esonerato dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche (salvo quelle nei confronti della PA) (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015, Faq AE novembre 2018 e Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E par. 4.1).

Deve conservare quelle emesse dai propri fornitori con le seguenti modalità:


- se ha comunicato loro un indirizzo PEC o un codice destinatario, elettronicamente o con i sistemi tradizionali (conservazione cartacea dell'originale oppure con microfilm, microfiche, nastri magnetici, pellicole, ecc.);
- negli altri casi, con i sistemi tradizionali.