Versamento IVA: scelta prudenziale accantonare le somme in vista del futuro versamento
15 Luglio 2019
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30688/2019, ha chiarito che in caso di omesso versamento IVA, non è sufficiente a far venir meno la configurazione del dolo nel reato, la società che - versando in crisi di liquidità - cerca di porre rimedio a tale situazione anche attraverso le risorse personali dell'imprenditore. Per meglio chiarire la Corte ha affermato che l'accantonamento di somme in vista del futuro dovuto versamento è un comportamento che seppur non imposto da una norma giuridica è certamente scelta prudenziale; onera cioè il contribuente del rischio del mancato versamento alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione tributaria.
I Supremi Giudici, condividono pienamente la decisione adottata in secondo grado, ritenendo che ci sia stata corretta applicazione dello jus receptum della Cassazione. Infatti ritengono che sia stato determinante il fatto che la società avesse ricevuto il pagamento dell'IVA poi da versare contestualmente al pagamento delle fatture che aveva emesso, ma le relative somme non erano state accantonate in previsione del futuro adempimento tributario. Tale comportamento non poteva quindi portare all'esclusione del dolo del reato.
La Corte, si legge in sentenza, rammenta che all'imputato è contestato l'omesso versamento dell'IVA, tale tributo è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell'operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale. Il reato perciò sussiste allorché, entro il termine per il pagamento dell'acconto per l'anno di imposta successivo, non vengono versate le somme dovute in base alla dichiarazione IVA per l'anno di imposta di riferimento.
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