Brevi note sulla “gestione esclusiva dell’impresa” da parte degli amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori

16 Luglio 2019

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha modificato diverse norme del Codice civile, tra queste l'art. 2475 c.c., il cui nuovo primo comma ora dispone che “la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”.
L'impatto delle nuove disposizioni in tema di “gestione esclusiva dell'impresa” sul quadro organizzativo del tipo s.r.l.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha modificato diverse norme del Codice civile, tra queste l'art. 2475 c.c., il cui nuovo primo comma ora dispone che “la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”. Il rispetto dell'art. 2086, comma 2, c.c. implica che la “gestione dell'impresa” deve comprendere l'istituzione di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”: “dovere” che fa capo ad ogni “imprenditore che operi in forma societaria o collettiva”, unitamente al “dovere...di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il significato del nuovo primo comma dell'art. 2475 c.c. sembra, perciò, chiaro almeno nel suo primo obiettivo: ogni s.r.l. che eserciti un'attività di impresa, di qualsiasi natura (commerciale o agricola) e dimensione (medio-grande o piccola; PMI o microimpresa), è un imprenditore che opera in forma societaria e, come tale, è destinataria dei due doveri sopra menzionati; in tale tipo di società (in realtà in ogni tipo di società: v. le parallele modifiche agli artt. 2257, 2380-bis e 2409-novies c.c.) la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori; quindi sono gli amministratori che, in quanto “gestori dell'impresa”, devono curare l'istituzione (e il mantenimento) di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ed attivarsi per il superamento di un'eventuale crisi.

Se questa è la finalità primaria della norma recentemente introdotta, a prescindere dalla portata (realmente innovativa o meramente esplicativa) della stessa, ci si chiede se con ciò si siano prodotti – volutamente o involontariamente - degli effetti collaterali, tutt'altro che di secondaria importanza nel quadro ricostruttivo di un tipo sociale, la s.r.l., tanto adoperato nella prassi quanto divenuto sempre più sfuggente nelle sue caratteristiche distintive rispetto all'identità che ne aveva data la riforma societaria del 2003 a causa dei successivi, ripetuti interventi normativi animati dalle più diverse finalità: incentivazione alla nascita di nuove imprese, semplificazione e riduzione di costi, concorrenza rispetto a modelli proposti da altri ordinamenti, e – ora – prevenzione e reazione alla crisi di impresa.

Non interessa tanto la questione, invero discussa soprattutto all'indomani della riforma del 2003, della imprescindibilità degli amministratori, le cui funzioni non possono essere direttamente esplicate dai soci, se non nel senso che niente vieta che tutti i soci siano anche amministratori, regolando il loro peso specifico nell'espletamento di tali funzioni amministrative come meglio credano. Così era già e così si conferma in modo ancora più esplicito con l'affermare che agli amministratori spettano la gestione dell'impresa e il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La vera questione è rappresentata dalla sorte delle competenze in tema di amministrazione sinora riconosciute ai soci sulla base dell'art. 2479 c.c. e del connesso art. 2476, comma 7, c.c., oltre che in caso di amministrazione disgiuntiva ed applicazione per scelta statutaria dell'art. 2257, comma 3, c.c. (decisione dei soci in ipotesi di opposizione di uno degli amministratori), ed ancora per quelle competenze in materia di amministrazione attribuibili mediante diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. Pure viene da chiedersi - sebbene l'interrogativo abbia un minor peso, stante i più rari riscontri di concreto utilizzo – quale sia la sorte dell'arbitrato gestionale di cui all'art. 37 d.lgs. 5/2003.

I dati di partenza da tenere fermi, a mio giudizio, sono due:

(a) da un lato, l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2475, comma 1, c.c., che si correla ad identica modifica introdotta in ambito di società di persone (art. 2257) a totale parificazione con quanto nella s.p.a. stabiliscono gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c.: il cui testo già in precedenza conteneva l'attribuzione in via esclusiva agli amministratori della “gestione dell'impresa” e il loro dovere di “compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”, ed è ora stato integrato da un semplice richiamo all'art. 2086 c.c.;

(b) dall'altro lato, il mantenimento, senza variazioni nelle norme contenute negli artt. 2479, commi 1 e 2, n. 5, e 2468, comma 3, c.c., del potere dei soci di prendere decisioni:

(i) “sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo”;

(ii) “sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”;

(iii) sul compimento di “operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”;

(iv) in esercizio di “particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società”.

Si tratta di ricostruire il possibile intreccio delle competenze attribuite per legge o attribuibili per statuto in conformità alla legge agli amministratori e ai soci, quale emerge dal coordinamento delle disposizioni introdotte e sopravvissute. E già in via preliminare una constatazione pare innegabile: per quanto con il recente intervento il tipo s.r.l. si sia ancor più avvicinato al tipo s.p.a., l'interazione, nei due tipi, di disposizioni identiche per quanto alle competenze degli amministratori con disposizioni innegabilmente diverse concernenti le competenze dei soci conduce ad un quadro nel quale il governo societario, in punto di articolazione delle funzioni decisorie, nei due tipi continua a non coincidere e può essere ulteriormente diversificato in forza delle scelte compiute dai soci nell'esercizio della loro autonomia statutaria. Cosicché non sembra si possa concludere nel senso che ormai, non diversamente che nella s.p.a., anche nella s.r.l. i soci possano soltanto autorizzare decisioni gestorie da ritenersi sempre e soltanto di competenza degli amministratori, sebbene una simile scelta possa valutarsi come equilibrata e meno rischiosa (Cfr. V. Di Cataldo-S. Rossi, Nuove regole generali per l'impresa nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, in RDS, 2018, 760, ove si esprime l'idea che l'attribuzione ai soci di competenze gestorie, quanto più risulti esteso, tanto più potrebbe condurre al loro coinvolgimento nei doveri di rilevazione e superamento della crisi).

La questione della compatibilità con le competenze dei soci in materia di gestione: un primo tentativo di soluzione fondato sulla differenza tra organizzazione e gestione operativa

Un primo tentativo di coordinamento si legge in uno studio di approccio iniziale al tema, che esplicitamente si dichiara in attesa dei prossimi sviluppi interpretativi, recentemente approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (N. Atlante – M. Maltoni – A. Ruotolo, Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura, studio n. 58-2019/I approvato dal CNN il 14 marzo 2019 e pubblicato in CNN-Notizie. In linea con l'approccio di questo studio si situano N. Abriani-A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, 399 ss., anche sulla scorta degli spunti offerti da O. Cagnasso, Diritto societario e mercati finanziari, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2018, 851 s., e P. Montalenti, Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Rordorf, ivi, 2018, 951 ss.; nonché G.A.M. Trimarchi, Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme, in Notariato, 2019, 115 ss.), il quale propone di distinguere, nelle materie di competenza degli amministratori, tra aspetti attinenti all' “organizzazione” e aspetti attinenti alla “gestione operativa”. I primi comprendono l'istituzione di un assetto organizzativo adeguato e la pronta attivazione in caso di crisi, mentre i secondi riguardano l'assunzione e l'attuazione delle decisioni pertinenti all'oggetto sociale: dei primi si afferma la riferibilità esclusiva agli amministratori, mentre dei secondi si riconosce la possibile ripartizione tra amministratori e soci. In questa lettura i soci, mentre sugli aspetti organizzativi non hanno alcuna voce in capitolo, sulla gestione operativa continuano a poter assumere decisioni negli stessi termini e limiti sinora riconosciuti. Se così è, l'arbitrato gestionale potrebbe subire una medesima riduzione di ambito applicativo, ma rimarrebbe una soluzione praticabile per le questioni di “gestione operativa”. Sul piano pratico se ne desume che gli statuti societari che attribuiscono poteri decisionali in materia gestoria a soggetti diversi dagli amministratori non entrano in conflitto con la nuova normativa: le clausole pertinenti non vanno modificate né se ne deve impedire l'introduzione; semplicemente esse avranno uno spazio limitato alla “gestione operativa”.

Un ostacolo all'interpretazione riferita, ben noto a chi la propone, si trova nella lettera della disposizione, che afferma la “spettanza esclusiva” agli amministratori dell'intera “gestione dell'impresa”, e non di quella sola parte della gestione che attua il rispetto della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2086: l'aspetto organizzativo ivi menzionato è un aspetto che concorre con altri nell'organizzazione dell'impresa (quanti e quali dipendenti e collaboratori assumere, di quali e quanti beni strumentali e materie prime servirsi, se e con quali modalità ricorrere al finanziamento esterno, ecc.), nella cui gestione rientrano anche le decisioni che più direttamente attuano l'oggetto sociale e incidono sui risultati economici (quanti beni produrre, dove e come distribuirli, quali e quanti costi sopportare, con quali partner allearsi, in quali iniziative investire, ecc.).

Gli argomenti usati per promuovere l'interpretazione “riduzionista” - così denominata da chi la propone – qui illustrata sono due: lo scopo perseguito dal Codice della crisi di impresa e dalla legge delega che ne è alla base, consistente nell'introdurre “misure di responsabilizzazione degli organi di gestione”, con particolare riferimento alle situazioni di crisi e agli assetti organizzativi di impresa e societari (v. le rubriche degli artt. 375 e 377 del Codice); la persistenza di norme attributive ai soci di competenze in materia gestoria, che non possono ritenersi abrogate per effetto delle nuove disposizioni.

Sono entrambi argomenti di peso, che è giusto valorizzare al fine di condurre un'adeguata esegesi della norma, ma si tratta di vedere se essi la indirizzano soltanto verso la conclusione così raggiunta.

Le difficoltà che incontra la tesi della distinzione tra organizzazione dell'impresa e gestione operativa

La tesi “riduzionista”, nel fondarsi sulla netta contrapposizione tra organizzazione dell'impresa e gestione operativa, deve fare i conti con due possibili obiezioni: (i) l'essere la gestione “organizzativa” e quella “operativa” due aspetti dello stesso fenomeno di conduzione dell'attività di impresa in concreto non sempre distinguibili; (ii) la riconoscibilità di una competenza dei soci anche in materia di organizzazione dell'impresa.

Sotto il primo profilo (i) verrebbe, ad esempio, da chiedersi a quale aspetto debba ricondursi l'assunzione di un finanziamento: da un lato, si è nell‘ambito dell'organizzazione di uno dei fattori della produzione, il capitale; dall'altro se ne potrebbe riscontrare in concreto una stretta correlazione con la realizzazione di un'operazione gestoria, come nel caso del finanziamento destinato all'acquisto di immobili oggetto di commercio o di sfruttamento edilizio oppure strumentale ad un'acquisizione societaria. Sembra anche difficile sostenere che la competenza dei soci dipenda dalle finalità del finanziamento: che cioè la si riconosca nel caso di stretta correlazione con una data operazione gestoria e non invece quando dovesse servire, ad es., per assumere nuovo personale, migliorare i luoghi di lavoro o aprire nuovi “punti vendita”. A tacer d'altro, non si saprebbe come risolvere il problema in caso di finanziamento all'impresa come tale, non finalizzato ad impieghi predefiniti, e quindi utile a soddisfare i più eterogenei bisogni, organizzativi e operativi, che si manifestino durante il periodo di disponibilità dell'erogazione.

A ben vedere, questa pluralità di motivi ispiratori e di scopi perseguiti negli atti di impresa e nelle decisioni che ne sono alla base si riscontra in numerosi casi: se, ad es., si prendesse in considerazione l'acquisto di autoveicoli da parte di un'impresa che non ha ad oggetto il commercio degli stessi, potrebbe trattarsi di strumenti di lavoro per il personale, e allora in tesi di competenza dell'organo amministrativo, oppure di benefit per gli stessi amministratori le modalità del cui compenso sono di competenza dei soci; ma non potrebbe escludersi che uno stesso bene (nell'esempio, l'autoveicolo) possa avere funzione insieme strumentale e premiale/compensativa.

Certo, si potrebbe sostenere che ciò dipende da che cosa si voglia intendere per gestione organizzativa e gestione operativa. Se nella prima rientrasse la sola gestione “strutturale”, che consiste nella configurazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e “strategica”, che si concretizza nella elaborazione di piani strategici, industriali e finanziari (v. ad es. G. FERRI jr, Ripartizione delle funzioni gestorie e nuova disciplina della responsabilità degli amministratori di s.p.a., in Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società a cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003, 43), tutto il resto confluirebbe nella gestione operativa: ivi incluse le decisioni e i conseguenti atti che abbiano una finalità di realizzazione di quegli assetti e di quei piani. Ciò equivarrebbe a dire che i soci per un verso non possono metter parola sulla configurazione di assetti e piani, e per altro verso potrebbero decidere ampiamente su ogni atto che concretizzi quegli assetti ed attui quei piani.

Ma ciò potrebbe comportare che la competenza decisionale dei soci dipenda da una connessione funzionale con le decisioni di competenza degli amministratori tutt'altro che di facile riscontro: le conseguenze di disarmonie o contrasti tra decisioni strutturali/strategiche e decisioni operative è tema ineludibile e rilevante sotto vari profili, specie nei conflitti interorganici, ma che non può indurre incertezza sulle sorti degli atti compiuti con i terzi. Eppure - a parte il caso in cui la decisione dei soci in argomento si fondi su clausola statutaria, nel qual caso a tutela dei terzi potrebbe invocarsi l'art. 2475-bis, comma 2, c.c., rimanendo sprovvisto di tutela solo chi abbia agito intenzionalmente a danno della società - la decisione dei soci potrebbe derivare dall'iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale o da un amministratore ex art. 2479, comma 1, c.c.: e vi sarebbe allora il forte rischio che il supposto limite legale al potere del rappresentante - che agisca sulla base di una decisione dei soci di controversa armonizzazione con le decisioni strutturali o strategiche degli amministratori - sia opponibile a tutti i terzi, con grave impatto sulla tenuta degli atti esecutivi di tali decisioni.

Del resto, l'ipotizzata ripartizione delle sfere di competenza sembra porsi in contraddizione con l'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., là dove si riservano alla competenza dei soci – si noti: dei soli soci, non già degli amministratori su autorizzazione dei soci o dei soci previo parere favorevole degli amministratori - le decisioni sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale. Qui, per l'appunto, si postula l'ammissibilità di decisioni dei soci sulla realizzazione di operazioni gestorie che di regola non si ricollegano a piani varati dagli amministratori, poiché questi nella loro pianificazione devono tenere conto dei limiti posti dall'oggetto sociale.

In altre parole – al di fuori del caso, pure prospettabile, che siano gli amministratori a sollecitare i soci nell'assumere la decisione di compiere un'operazione che in fatto modifica l'oggetto sociale – è incontestabile che la norma implica l'autonomia dei soci di s.r.l. non soltanto nel delineare il programma dell'attività da svolgere mediante ogni opportuna descrizione, scelta e delimitazione introdotta nell'oggetto sociale statutario, bensì anche nel modificare tale programma e persino prescinderne nell'avviare operazioni che con quel programma non sono in linea, senza attendere i tempi del percorso ordinario, necessariamente più lunghi e non sempre compatibili con le concrete esigenze di rapidità: cioè senza attendere che si adotti la modifica statutaria, che la stessa divenga efficace con l'iscrizione nel registro delle imprese, che gli amministratori rivedano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e i piani strategici, industriali e finanziari indotti dalla deliberazione di modifica dell'oggetto sociale e che finalmente si arrivi a decidere sull'operazione gestionale di cui si ravvisa l'opportunità.

La partecipazione dei soci all'organizzazione dell'impresa, nel suo articolarsi intorno alle funzioni di programmazione, amministrazione e controllo - si è così entrati nel secondo profilo sopra evidenziato (ii) - è insomma innegabile e non si apprezza esclusivamente sul piano dell'organizzazione societaria, che pure della prima è parte essenziale in quanto i modelli societari sono altrettanti modelli organizzativi dell'impresa (tra i tanti, C. Angelici, La società per azioni. I. Principi e problemi, Milano, 2012, 1 ss.). Persino nella s.p.a., invero, è consentito riservare un ruolo alle decisioni dei soci negli assetti organizzativi dell'impresa a carattere non meramente autorizzatorio di decisioni degli amministratori (sul ridimensionamento della solo apparentemente drastica esclusione dei soci dalle competenze gestorie nella s.p.a. v., anche per ulteriori riferimenti, M. Sciuto, Il ruolo dell'assemblea dei soci nel tipo s.p.a., in Giur. comm., 2018, I, 348 ss.): basti rammentare la nomina del direttore generale da parte dell'assemblea, prevista dall'art. 2396 c.c. e comprendente la relativa assegnazione di mansioni coerenti con la posizione ricoperta (cfr. A.A. Dolmetta-A. Sciarrone Alibrandi, Art. 2396, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, commentario diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, t. I, Milano, 2016, 1477 s.), nonché la nomina dell'organismo di vigilanza che, pur essendo un'articolazione dell'organizzazione (non societaria ma) imprenditoriale, una parte della dottrina ritiene di competenza assembleare o almeno all'assemblea ascrivibile per scelta statutaria (M. Libertini – A. Mirone – P.M. Sanfilippo, L'assemblea di società per azioni. Artt. 2363-2379 ter, Milano, 2016, 23 ss.).

Se queste, più limitate (ma non uniche), incursioni nell'organizzazione di impresa sono consentite ai soci nel tipo, la s.p.a., che al massimo grado si prefigge l'allontanamento dei soci dalla gestione dell'attività, è del tutto comprensibile che nei tipi più personalistici (o meno capitalistici) il coinvolgimento dei soci nella gestione sia e possa continuare ad essere ben più intenso: ne resta inclusa la sfera delle decisioni a carattere più autenticamente organizzativo.

“Dovere” di gestione e distribuzione del “potere” decisionale

Queste premesse spingono a cercare la composizione di quanto dispongono le norme nuove e sopravvissute della s.r.l., solo apparentemente tra loro inconciliabili, in una direzione diversa da quella che fa leva sulle supposte diverse sfere di “potere decisionale” di amministratori e soci (ovviamente in quanto non si verta in quelle specifiche ipotesi in cui un potere è chiaramente riservato agli uni o agli altri): e più precisamente sul piano del “dovere di gestione”.

Nell'organizzazione societaria vi è un solo organo e/o funzione a cui fanno capo in via esclusiva i doveri di gestione: l'organo amministrativo e/o la funzione amministrativa. Essa si estende a tutti gli aspetti che vi rientrano traducendosi in doveri di monitoraggio e di intervento. A tali doveri corrispondono tendenzialmente altrettanti poteri decisionali per programmare l'attività, adeguare l'organizzazione imprenditoriale ed attuare le operazioni gestorie ritenute necessarie od opportune. Tuttavia essi devono fare i conti con i poteri decisionali che nei vari tipi sociali in materia gestoria spettano ai soci per legge o per statuto, a ciò autorizzato dalla legge, pur non essendo i soci, come tali, destinatari di alcun dovere di gestione, ma ciononostante tendenzialmente non immuni da responsabilità per i danni causati con le decisioni adottate: il che, nella s.r.l., avviene nei termini, peraltro di non chiarissima portata, di cui all'art. 2476, comma 7, c.c. (ampiamente in tema, oltre all'Autore citato infra, F. Guerrera, La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali, Torino, 2004, 47 ss.; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, t. II, in Commentario Schlesinger, sub art. 2476, Milano, 2010, 1130 ss.; N. Abriani, Art. 2476, in Delle società – Dell'azienda – Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, in Commentario Gabrielli, Assago, 2015, 630 ss.).

Ne deriva che in questi casi – casi di potere decisionale in materia gestoria riservato ai soci – il dovere di gestione spettante in via esclusiva agli amministratori consiste nello stimolare le decisioni dei soci più appropriate, nel monitorarne gli esiti e l'impatto sull'organizzazione d'impresa e sulla gestione operativa, nel rifiutarne l'attuazione nelle ipotesi in cui attuare quelle decisioni sarebbe fonte o pericolo di danno per la società, i creditori, i singoli soci o i terzi (sul tema del rapporto tra decisioni potenzialmente dannose dei soci ed obblighi degli amministratori, nel quadro delle responsabilità poste in capo ad entrambi, v. particolarmente M. Mozzarelli, Decisioni dei soci e profili di responsabilità degli amministratori nei confronti della s.r.l., in Riv. soc., 2008, 409 ss.). Nei casi di non adozione da parte dei soci di decisioni ritenute imprescindibili dagli amministratori ai fini di un assetto organizzativo adeguato e di una gestione dell'impresa coerente con i principi e gli obblighi derivanti da una gestione diligente e corretta, gli amministratori – dopo averne invano invocato l'assunzione - devono attivare tutti i mezzi che il sistema metta a loro disposizione per rimediare all'inerzia dei soci e, se del caso, abbandonare la carica.

Se l'impostazione qui proposta risulta condivisibile, si deve concludere che i poteri decisionali attribuiti ai soci non contraddicono il dovere di gestione esclusiva dell'impresa da parte degli amministratori nella misura in cui non venga ostacolato il loro dovere di stimolo, monitoraggio ed intervento nei termini sopra illustrati.

Lo stimolo (all'adozione da parte dei soci di decisioni gestionali corrette) e il monitoraggio (sugli esiti di quanto deciso) non possono essere impediti in quanto tali decisioni si prendono o in assemblea, alla quale gli amministratori hanno sempre diritto di partecipare, o con modalità extraassembleari, le quali devono svolgersi in modo da garantire la possibilità per gli amministratori, se non necessariamente di interloquire in via preventiva, quantomeno di pretendere che la decisione venga presa in assemblea a seguito di discussione alla quale gli stessi potranno prender parte (art. 2479, comma 4, c.c.). In ogni caso tutte le decisioni dei soci devono essere trascritte sull'apposito libro a cura degli stessi amministratori, che quindi ne devono avere pronta notizia.

E' vero che l'intervento degli amministratori a valle delle decisioni dei soci potrebbe in teoria essere eluso ove i soci possano ricorrere alla diretta esecuzione delle decisioni adottate prescindendo dalla collaborazione di almeno un amministratore. Ma occorre anche tenere conto degli ostacoli che al riguardo derivano dal sistema, adeguatamente ricostruito.

Ove l'attuazione abbia rilevanza esterna, cioè si traduca in un atto realizzato con terzi o comunque avente un'efficacia o una rilevanza che coinvolga terzi, ciò ben difficilmente potrebbe accadere se il socio - o comunque il soggetto di cui i soci si servano a tal riguardo - non fosse anche amministratore, poiché il potere di rappresentanza è riservato a chi ricopre tale carica. Dunque, il coinvolgimento di almeno un amministratore avviene di regola.

Un pericolo di elusione potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la società abbia nominato uno o più procuratori forniti dei poteri necessari per eseguire la decisione: non di rado capita che gli stessi soci assumano la qualifica di procuratori, sicché il procuratore che esegue la decisione potrebbe essere lo stesso socio che l'ha adottata.

Tuttavia non è dubbio che i procuratori - soci o non soci - siano ausiliari della società imprenditrice, chiamati a svolgere i loro compiti ed a esercitare i loro poteri sotto il controllo degli amministratori. Essi devono, pertanto, coordinarsi con gli amministratori e attendere il loro via libera per l'esecuzione della decisione. Se non lo fanno, non ne derivano conseguenze in ordine alla validità degli atti compiuti con i terzi – le esigenze di certezza nei rapporti giuridico-economici sono salvaguardate – ma, per un verso, la responsabilità decisionale dei soci potrebbe estendersi ai procuratori agenti e, per altro verso, gli amministratori, nel prendere conoscenza ex post di quanto avvenuto e nel prenderne le distanze, devono valutare il ricorso ai mezzi di reazione presenti nel sistema.

Ove poi l'attuazione della decisione abbia una rilevanza meramente interna all'organizzazione societaria e imprenditoriale (es. individuazione delle risorse da destinare alla realizzazione di un progetto), anche in tal caso sembra alquanto improbabile che la comunicazione della decisione dei soci agli uffici competenti possa prescindere dalla cooperazione degli amministratori, persino ove quella decisione si collegasse ad un diritto particolare riconosciuto dallo statuto ad un determinato socio.

Ed infatti, mentre il diritto particolare vale nel rapporto tra il socio che ne è titolare e la società e/o gli altri soci, qui invece viene in gioco il rapporto tra il singolo socio e i singoli dipendenti e collaboratori coinvolti dall'istruzione interna: un rapporto che non è mai diretto e non può che essere mediato dalla società, e per essa dagli amministratori.

Ritengo quindi che il diritto particolare di cui si sta discutendo non sia strumento idoneo a porre le strutture organizzative, chiamate ad attuare la decisione, in una posizione di obbligo diretto nei confronti del singolo socio: anche in questo caso il personale che fosse direttamente interpellato dal socio per l'attuazione della decisione ha il dovere di chiedere e attendere il via libera da parte degli amministratori; in caso contrario chi coopera potrebbe vedersi coinvolto nella responsabilità decisoria e, ricorrendone gli estremi, specie qualora fosse un socio dipendente che direttamente realizzi le proprie decisioni, potrebbe vedersi imputata la qualificazione di amministratore di fatto, con tutto quel che segue in termini di estensione allo stesso del dovere di gestione e delle connesse più ampie responsabilità.

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