Pluralità di locatori: legittima l'azione di rilascio dell'immobile proposta da uno solo

Redazione scientifica
16 Luglio 2019

Il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione.

Tizia, unitamente alla figlia Caia, concesse in locazione a Mevio un immobile con circostante terreno alberato. A fronte del mancato pagamento dei canoni dovuti, Tizia intimò a Mevio lo sfratto per morosità. In primo grado, il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e ordinando il rilascio dell'immobile. In secondo grado, la Corte d'appello, ha rimesso la causa al giudice di primo grado ritenendo sussistente un difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio degli eredi dell'altra parte concedente (Caia). Avverso tale decisione, Tizia ha proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione dell'art. 102 c.p.c.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno, i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione. Quindi, in caso di pluralità di locatori, ciascuno di essi gode di pieni poteri gestori e - presumendosi, in difetto di prova contraria, il consenso degli altri locatori - può agire al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, dovendosi pertanto escludere la necessità di integrazione del contraddittorio. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.

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