Pagamento del premio in ritardo e sospensione della garanzia assicurativa del danneggiatoFonte: Cod. Civ. Articolo 1901
17 Luglio 2019
Tizio ha sottoscritto polizza RCA con decorrenza annuale 15.12.2018-15.12.2019 ma con frazionamento semestrale del premio (15.12.2018-15.6.2019; 16.6.2019-15.12.2019). Tizio omette di versare il premio alla scadenza del 15.6.2019 e rimane coinvolto in un sinistro stradale il giorno 2.7.2019 quindi oltre il "periodo di tolleranza" di 15 giorni. A questo punto si reca in agenzia in pari data ed effettua il pagamento. Tizio è coperto da garanzia al momento del sinistro? La eventuale mancata copertura è opponibile al terzo danneggiato?
L'art. 1901 c.c., ai sensi del quale l'assicurazione è sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato paga il premio o la prima rata di premio ed è sospesa anche dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza se l'assicurato non paga i premi successivi al primo, è una applicazione del principio generale “inadimplenti non est adimplendum” adeguato alle peculiari caratteristiche del contratto di assicurazione, “nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza” (Corte Cost. 5 febbraio 1975 n. 18). La disposizione, quindi, disciplina le conseguenze dell'eventuale inadempimento dell'assicurato che non versi il premio iniziale ovvero quelli successivi. Nel primo caso, l'assicurazione rimane sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato adempie la propria prestazione pagando il premio; tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale l'inadempimento dell'assicurato, qualora si verifichi il sinistro, non è opponibile al terzo danneggiato (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2017 n. 4112; Trib. Napoli 17 maggio 2019 n. 5118). Il principio, peraltro, si desume dall'art. 127 cod. ass.: la norma, infatti, stabilisce che l'impresa di assicurazione è sempre obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione e che questa regola è derogata (e dunque l'assicuratore può rifiutarsi di risarcire il danno) se ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1901 c.c., ma non anche quella di cui al comma 1 dell'art. 1901 c.c. Ed il suddetto principio si applicherebbe anche quando il danneggiato richieda direttamente al proprio assicuratore il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 149 cod. ass., avendo affermato la Suprema Corte che «il danneggiato cui siano stati rilasciati il certificato ed il contrassegno assicurativo può agire nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149, del d.lgs. n. 209 del 2005, quand'anche il pagamento del premio sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel caso di specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è, in virtù del combinato disposto degli artt. 127 del d.lgs. cit. e 1901 c.c., l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo e, dall'altro, che tale azione è la stessa prevista dall'art. 144 del medesimo d.lgs. per le ipotesi ordinarie, con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima, anziché del responsabile civile, con accollo liberatorio "ex lege" del debito di quest'ultimo» (Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2015 n 20374). Nel caso di omesso pagamento dei premi successivi al primo, invece, l'assicuratore è obbligato a risarcire il danno solo se il sinistro si è verificato nel periodo di “tolleranza”, e cioè entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento del premio o della rata di premio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2017 n. 17207). Ha infatti chiarito la Cassazione che «il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza» (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016 n. 26104). Qualora, invece, il sinistro si verifichi dopo le ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla scadenza, il mancato pagamento del premio sarà opponibile ai terzi danneggiati, trovando applicazione – come detto - il comma 2 dell'art. 127 cod. ass. (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2013 n. 4353, la quale ha ulteriormente precisato che «il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni direttamente al fondo di garanzia vittime della strada»). E non sarà sufficiente il pagamento successivo del premio (e cioè dopo il periodo di proroga) al fine di riattivare la copertura assicurativa con effetti retroattivi (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014 n. 23149; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006 n. 13545). Tuttavia, è stato talvolta ritenuto che la scelta dell'assicuratore di accettare il tardivo pagamento del premio senza alcuna riserva implichi rinuncia ad avvalersi della sospensione della garanzia assicurativa. Il principio è stato recentemente affermato da Trib. Milano, 6 settembre 2012 n. 9818 e precedentemente da Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2000 n. 15407, secondo la quale «in tema di assicurazione, l'art. 1901, comma 2, c.c. - il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute - costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c. In applicazione al comma 2 di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro» (in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2004 n. 13344; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1981 n. 472). In senso contrario però è il più recente orientamento della Cassazione, la quale ha ribadito che «nei contratti di assicurazione della RCA con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto» (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014 n. 5944; in senso conforme Cass. civ., sez. III,28 ottobre 2009 n. 22809). Pertanto, e così tirando le fila e rispondendo al quesito, Tizio, poiché ha pagato il premio successivo alla prima scadenza il giorno in cui si è verificato il sinistro e poiché questo è avvenuto dopo il periodo di tolleranza previsto dal comma 2 dell'art. 1901 c.c., non potrà invocare la copertura assicurativa e l'assicuratore potrà opporre la sospensione della garanzia al terzo danneggiato, il quale – però – potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
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