Danno da cose in custodia: il dovere generale di ragionevole cautela e la colpa specifica del danneggiato

17 Luglio 2019

Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato di normali cautele, tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Il caso. Un'autovettura subiva dei danni a causa di un dissuasore automatico del traffico che, senza preavviso, si era azionato, sfondando il detto veicolo che si trovava momentaneamente in sosta su di esso. Il relativo proprietario avanzava domanda risarcitoria -intesa proposta ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.- che, però, veniva rigettata dal tribunale competente. Il danneggiato, successivamente, proponeva appello, contro cui il Comune resisteva, e la Corte territoriale accoglieva con sentenza favorevole il gravame, dichiarando per i fatti accaduti al danneggiato il Comune responsabile ex art. 2051 c.c., per danno da cose in custodia, con condanna a risarcire i danni. Era il Comune, a questo punto, a ricorrere per la cassazione della detta pronuncia.

I motivi di ricorso. Tra i vari motivi di censura risultavano rilevanti quelli riguardanti l'accertamento della responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della strada dove si trovava il dissuasore, ma il centro delle doglianze consisteva nella ricorrenza o meno di caso fortuito identificabile nella condotta illegittima dello stesso danneggiato, caso fortuito che il giudice di appello aveva escluso. La Suprema Corte rileva che, in effetti, la Corte territoriale dopo aver osservato che la presenza del dissuasore era resa nota con segnali di pericolo e di divieto, tali che, arrivato in zona ed avvisato del pericolo, l'autista attento poteva e doveva, comunque, scorgere il dissuasore sia nella posizione innalzata sia la sua corona, laddove nel frangente si trovasse calato nel terreno. Inoltre, nella detta sentenza trovava posto anche il riferimento alla facilità nel riconoscimento, in strada, della corona (del dissuasore), in quanto dotata di lampeggianti che si accendevano quando il distorsore si muoveva in alto od in basso e con un certo anticipo rispetto all'inizio delle dette manovre. Sul punto, la Corte territoriale aveva constatato che la condotta del danneggiato, quando avvenne il sinistro, non era stato rispettoso del Codice della Strada, perché egli con la vettura si era fermato sopra il dissuasore, in zona in cui erano vietati sia il transito di autovetture che la loro sosta. Tuttavia, da tale violazione la legge la Corte d'appello non aveva tratto alcuna incidenza su quel che ha presentato come profilo della imprevedibilità della condotta del danneggiato, aggiungendo anzi a qualificare la violazione di legge un elemento del tutto irrilevante in quanto -secondo il giudice di secondo grado- il sostare in zona in cui vige relativo divieto, il fermarsi lungo la strada, anche laddove siano presegnalati pericoli, il transitare in zona ove ciò è vietato, sono comportamenti giornalmente assunti da una moltitudine di automobilisti poco disciplinati ed in quanto tali sono assai prevedibili. Anzi -continua la Corte d'appello – sono specificatamente previsti e sanzionati dal Codice della Strada, pertanto, il comportamento del danneggiato, seppur irrispettoso delle regole di corretta condotta, perché contrario al Codice della Strada, non essendo imprevedibile non è da intendersi idoneo a interrompere il nesso causale tra il diffusore, non correttamente funzionante, ed il danno, ed integrare quindi la prova liberatoria invocata dal Comune. In tal modo, La Corte territoriale desumeva dal fatto che le norme di legge possono essere violate, l'asserzione secondo cui la loro violazione non è imprevedibile, ragione per cui la condotta conseguentemente illecita del danneggiato non è idonea a costituire un caso fortuito, nel senso che non può incidere sulla responsabilità del custode.

Il dovere generale di ragionevole cautela. La Suprema Corte evidenzia che non esiste un unicum di caso fortuito in relazione ai limiti di responsabilità del custode. Da un lato, infatti, sussiste il caso fortuito consistente in un fatto naturale o del terzo, ove si rinviene realmente la ‘imprevedibilità/inevitabilità'. E, dall'altro, sussiste il ben diverso caso fortuito rappresentato dalla condotta del potenziale danneggiato e questa seconda specie deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso all'art. 2 della Costituzione. Con la conseguenza che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompe il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole ed accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Detto in altri termini, la imprevedibilità di questo tipo di condotta umana viene, in ultima analisi, a coincidere tendenzialmente con una condotta negligente o imprudente, cioè divergente da una condotta doverosamente cauta.
Con la conseguenza che, anche se è vero che la responsabilità dell'art. 2051 c.c. non discende direttamente dall'inadempimento dell'obbligo di custodia ovvero da una illecita condotta del custode, bensì dalla trasformazione del rischio in un evento dannoso, è altrettanto vero che questo paradigma non si svincola da un contrappeso che ne confina il contenuto, ed il limite che il legislatore ha posto proprio nel caso fortuito è la condotta negligente del soggetto tutelato che, in quanto tale, infrange la serie causale preesistente -attinente al custode- mediante la propria condotta. Solo con tale ragionamento si rispetta il principio secondo cui, quanto più la situazione di possibile pericolo può essere superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incide la efficienza causale della imprudente condotta della vittima, fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

Il principio di diritto. Per la Suprema Corte è in questo l'errore della Corte territoriale, cioè, laddove la stessa ha privato di ogni incidenza la violazione della normativa stradale da parte dell'automobilista, per il semplice fatto che tale normativa può essere violata (materialmente non giuridicamente), neutralizzando così l'obbligo di rispetto e le sue conseguenze con la ‘puramente fattuale possibilità di non adempierlo'. La assoluta irrilevanza che, in conclusione, il giudice dell'appello ha attribuito alla colpa specifica, che pure aveva riscontrato senza dubbio nella condotta del danneggiato, costituisce violazione dell'art. 2051 c.c. nella ricostruzione della responsabilità del custode. La sentenza, pertanto, viene cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa sezione, per l'applicazione del principio di diritto secondo cui nella fattispecie dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell'evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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