Responsabilità solidale negli appalti: il termine biennale di decadenza opera solo per i crediti retributivi e non per quelli contributivi
17 Luglio 2019
Massima. Per la Corte di cassazione il termine biennale di decadenza per far valere la responsabilità solidale negli appalti opera solo per i crediti retributivi e non per quelli contributivi soggetti soltanto al termine prescrizionale.
L'obbligo contributivo nel regime dell'appalto. Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte scaturisce da un accertamento INPS per mancato versamento di contributi da parte dell'azienda committente, rispetto ad obblighi non adempiuti da parte dell'appaltatrice. L'istituto previdenziale aveva avanzato la propria pretesa nell'ambito di una difesa in via riconvenzionale proposta oltre il termine decadenziale di due anni, previsto dall'art 29, d.lgs. n. 276 del 2003. Secondo la Corte d'appello adita in secondo grado, la pretesa dell'INPS era da ritenersi infondata a causa del decorso del termine di decadenza, posto che detto termine poteva essere interrotto solo dall'attività giudiziale e non con la semplice notificazione del verbale di accertamento.
La ratio della co-obbligazione. Il comma 2 dell'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, viene considerato nel caso di specie nella sua formulazione ante riforma 2012: ”nel caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Le due ipotesi interpretative. Chiarita la struttura e la ratio della norma, bisogna chiedersi se il bilanciamento degli interessi inerisca il solo rapporto di lavoro, in senso stretto oppure anche le sue implicazioni previdenziali ed assistenziali.
Da un lato, il termine decadenziale biennale potrebbe estendersi anche all'INPS in quanto esclusivo legittimato alla pretesa contributiva: il lavoratore, infatti, non può direttamente ricevere i contributi. Pertanto i trattamenti contributivi, oggetto di obbligazione solidale o sussidiaria, non possono che essere pretesi nei due anni dalla cessazione dell'appalto dal legittimato, INPS, verso committente e verso l'appaltatore.
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione aderisce a quest'ultima interpretazione: l'obbligazione contributiva derivante dalla legge e che fa capo a INPS, ha natura indisponibile ed è distinta rispetto a quella retributiva benché ad essa commisurata. Non sarebbe quindi coerente con questo distinguo la possibilità (implicita) che a seguito della tempestiva azione del lavoratore venga corrisposta una retribuzione, la quale però rimarrebbe sprovvista della collegata misura contributiva per il solo fatto che l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |