Il domicilio digitale nel diritto processuale civile: nozione e profili applicativi
17 Luglio 2019
Il quadro normativo
La figura del domicilio digitale segna l'evoluzione del tradizionale concetto di “domicilio” – collegato ad un'ubicazione fisica – verso la sua virtualizzazione mediante l'individuazione di un recapito telematico, assistito da determinate garanzie di affidabilità. La sua adozione nel processo civile, dapprima in virtù di elaborazione giurisprudenziale, successivamente recepita dal legislatore nel quadro della disciplina speciale sul cd. processo civile telematico, è stata incentrata sull'uso della posta elettronica certificata (PEC), quale strumento che offre garanzie in ordine all'identità degli autori della comunicazione, all'invio e alla ricezione dei messaggi, al riferimento temporale, assicurando anche l'integrità e l'autenticità del messaggio. Diventa dunque fondamentale, ai fini della verifica sulla ritualità delle comunicazioni e notificazioni telematiche, la corretta individuazione dell'indirizzo PEC utilizzabile come domicilio digitale, anche in rapporto alla tradizionale figura del domiciliatario. Il domicilio digitale è stato configurato dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez.Un., 20 giugno 2012, n. 10143, seguita e confermata, da ultimo, da Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2017, n. 28374) in virtù di un'interpretazione adeguatrice dell'obbligo ex art. 82 R.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati – i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati – devono eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in difetto, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Infatti, i giudici del Supremo consesso hanno ritenuto che a «partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 R.d. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». La Corte, in virtù del nuovo contesto, rappresentato dal progresso tecnologico e dalle conseguenti modifiche intervenute anche sul corpo del codice di procedura civile, è giunta a ritenere irragionevole ed ingiustificata la domiciliazione ex lege in cancelleria ove possa farsi ricorso ad una modalità di notificazione estremamente agevole, quale quella a mezzo PEC, che viene a soddisfare ex se l'esigenza di semplificazione e rapidità sottesa alla ratio dell'art. 82. L'elaborazione giurisprudenziale e la speditezza delle comunicazioni e notificazioni telematiche hanno indotto il legislatore a recepire la figura del domicilio digitale nel processo civile. Infatti, con l'art. 52, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. nella l. 11 agosto 2014, n. 114, è stato introdotto l'art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato «Domicilio digitale», in virtù del quale, eccettuata l'ipotesi di cui all'art. 366 c.p.c., «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia». La disposizione sul domicilio digitale si “salda” con la disciplina sulle notificazioni telematiche in proprio, che si eseguono all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi (art.3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53), nonché con quella, non sovrapponibile, in tema di comunicazioni e notificazioni di cancelleria, che prevede l'obbligo della modalità telematica, da eseguire all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012), ovvero all'indirizzo PEC che la parte che sta in giudizio personalmente abbia eventualmente indicato (art. 16, comma 7, d.l. n. 179/2012), mentre per le pubbliche amministrazioni rileva unicamente lo specifico indirizzo PEC comunicato al Ministero della giustizia ed inserito nell'apposito registro (art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012). L'istituto del domicilio digitale, pertanto, “ruota” intorno ad un indirizzo PEC particolarmente qualificato perché censito in pubblici elenchi, per tali dovendosi intendere, secondo la disciplina positiva (art. 16-ter d.l. n. 179/2012):
L'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA) è stato escluso dai pubblici elenchi a decorrere dal 19 agosto 2014, a seguito della modifica dell'art. 16-ter d.l.n. 179/2012 apportata dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a, n. 1, d.l. n. 90/2014. Per completezza, è bene precisare che, a seguito delle modifiche apportate al c.a.d. per allineare l'ordinamento italiano al regolamento UE n. 910 del 23 luglio 2014 (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), solo nell'applicazione specifica del “mondo giustizia” il concetto di domicilio digitale è rimasto ancorato necessariamente all'utilizzo di un indirizzo PEC, mentre a livello generale tale riferimento è stato eliminato per recepire le nozioni di “servizio elettronico di recapito certificato” (art. 3, n. 36, regolamento eIDAS) ovvero di “servizio elettronico di recapito certificato qualificato” qualificato (art. 3, n. 37, regolamento eIDAS, che rinvia all'art. 44 del medesimo regolamento), quali standard noti a livello sovranazionale. Occorrerà, dunque, verificare se e come, in prosieguo, la normativa sul P.C.T. – che prevale in virtù del principio di specialità ormai espressamente sancito dall'art. 2, comma 6, del c.a.d. – si adeguerà alle disposizioni generali e soprattutto alle cogenti indicazioni del regolamento europeo, aprendosi a soluzioni tecniche diversificate rispetto alla PEC.
A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, l'indirizzo PEC da utilizzare nel processo civile è quello risultante dai pubblici elenchi, restando irrilevante che il difensore non l'abbia indicato nell'atto (da ultimo, Cass. civ.,sez. VI-2, 23 maggio 2019, n. 14140; in precedenza, in senso conforme, Cass. civ.,sez. III, 8 giugno 2018, n. 14914 e Cass. civ.,sez. VI-3, 14 dicembre 2017, n. 30139). Si è posta, tuttavia, la questione della validità di notificazioni eseguite ad un diverso indirizzo PEC, specificamente indicato nell'atto. In proposito, è stato affermato che «la notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3-bis e 11 della l. n. 53/1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa», con la conseguenza che «non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGindE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale» (sez. VI-L, 25 maggio 2018, n. 13224). In senso analogo, Cass. civ., Sez. 6 - L, 17 ottobre 2018, n. 25948, ha ritenuto ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo PEC del difensore risultante dal ReGindE, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi. Ancora, con riferimento al cd. rito Fornero, Cass. civ.,sez. L, 4 gennaio 2019, n. 83, ha considerato valida, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, la comunicazione di cancelleria della sentenza eseguita all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l'eventuale indicazione nell'atto di un diverso indirizzo PEC. Peraltro, la notificazione eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza è stata ritenuta valida sul dichiarato presupposto che tale indirizzo corrisponda a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis c.a.d., atteso che il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGindE (Cass. civ., Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620). Pertanto, può dirsi che la questione dell'individuazione del corretto indirizzo PEC è risolta dalla giurisprudenza di legittimità in stretta aderenza al dato normativo, che fa espresso riferimento ad un indirizzo qualificato dall'inserimento nei pubblici elenchi. Ed invero: l'effetto preclusivo della notifica in cancelleria, ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, è determinato dalla disponibilità di un indirizzo PEC censito in INI-PEC o nel ReGindE (e, dunque, parrebbe irrilevante l'eventuale indicazione nell'atto di un diverso indirizzo); le notifiche telematiche in proprio sono ammissibili ex art. 3-bis della l. n. 53/1994 all'indirizzo risultante da pubblici elenchi; il meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria, in caso di esito negativo imputabile al destinatario della comunicazione o notificazione effettuata dalla cancelleria, è previsto dall'art. 16, commi 4 e 6, d.l. n. 179/2012 nell'ipotesi di trasmissione all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Non sembra, quindi, che in ambito giudiziario possa assumere rilievo un indirizzo PEC pur riferibile alla parte ma non indicato nei pubblichi elenchi, salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo. In questi termini, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 2, 9 maggio 2018, n. 11154), che, nel caso di notifica nei confronti dell'Avvocatura di Stato, ha affermato che «l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia ex tunc, dall'opposizione del Ministero». In senso conforme si è espressa Cass. civ.,sez. II, 1° ottobre 2018, n. 23738, che ha ritenuto nulla la notifica – sanata per raggiungimento dello scopo – eseguita all'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato tratto dall'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), quale previsto dal c.a.d., invece che presso il diverso indirizzo contenuto nel RegInde. Alla medesima conclusione, quanto alla nullità della notifica effettuata nei confronti dell'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo PEC diverso da quello «istituito per il processo telematico», è giunta Cass. civ.,sez. I, 9 gennaio 2019, n. 287, che, nella specie, ha escluso sia la sanatoria, perché l'amministrazione non si era costituita, sia la possibilità di concedere un nuovo termine per rinnovare la notifica, in quanto l'errore non poteva considerarsi incolpevole e giustificabile alla luce del fatto che in altri processi l'Avvocatura si era costituita nonostante la notifica irregolarmente effettuata al medesimo indirizzo PEC. Il chiaro disposto normativo, che individua in maniera tassativa i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità appena citata con specifico riferimento alla notifica da eseguire presso l'Avvocatura dello Stato, consente di superare il tenore della pronuncia con la quale la notifica di una sentenza eseguita ad un indirizzo PEC risultante in INI-PEC e non in RegIndE è stata dichiarata non idonea a determinare il decorso del termine breve per impugnare (Cass. civ.,sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709): infatti, da un lato, l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 include espressamente INI-PEC fra i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni e comunicazioni con il richiamo all'art. 6-bis c.a.d.; dall'altro, poiché, nella specie, la Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi sulla ritualità di una notifica eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, non è plausibile che la questione potesse investire la validità di un indirizzo PEC asseritamente tratto da INI-PEC, dal momento che tale registro è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali e, dunque, non può contenere gli indirizzi PEC dell'Avvocatura dello Stato (che, ovviamente, non fa capo ad un ordine professionale). Viceversa, la questione che poteva effettivamente porsi – e che è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte, nelle decisioni appena citate – concerne la nullità della notifica eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato utilizzando un indirizzo PEC risultante dall'IPA invece che quello indicato nel RegIndE; in questo senso, verosimilmente, la pronuncia avrebbe fatto erroneo riferimento ad INI-PEC piuttosto che all'IPA. La disciplina sul domicilio digitale in ambito giudiziario, per come sopra ricostruita ed interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sembra escludere l'ammissibilità di una elezione del domicilio digitale da parte del destinatario presso un proprio indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi, essendo stata reputata irrilevante l'eventuale diversa indicazione contenuta nell'atto, tanto più dopo la modifica apportata all'art. 125 c.p.c. dall'art. 45-bis, comma 1, d.l. n. 90/2014, che ha eliminato l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine in quanto già risultante dai pubblici registri. A diversa conclusione, invece, sembra potersi pervenire ove si intenda eleggere un domicilio virtuale riferibile ad un soggetto terzo. Soccorre, in proposito, il disposto dell'art. 141 c.p.c., da coordinare con la nozione di domicilio digitale che virtualizza il domicilio fisico. La notifica, pertanto, potrebbe essere validamente eseguita anche presso l'indirizzo PEC del terzo così indicato, purché risultante dai pubblici elenchi. Va, però, chiarito che siffatta elezione di domicilio si aggiunge ma non esclude il domicilio digitale del difensore e prefigura l'alternativa fra eseguire la notificazione presso l'indirizzo PEC del dominus ovvero presso il domiciliatario. Pertanto, pur in presenza di un domicilio digitale eletto presso un terzo, il difensore potrà comunque essere legittimamente destinatario di comunicazioni e notificazioni eseguite presso l'indirizzo PEC che, per disposizione di legge, è tenuto ad istituire e comunicare al proprio ordine professionale, dovendosi escludere la configurabilità di un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente nel domicilio eletto, sia esso fisico o virtuale (in tal senso, v. Cass. civ.,sez. VI-L, 24 maggio 2018, n. 12876). D'altro canto, è stata ritenuta correttamente eseguita la notifica della sentenza impugnata presso l'indirizzo PEC del domiciliatario, ancorché tale indirizzo non risultasse indicato nell'atto ma fosse stato rinvenuto tramite i pubblici elenchi (Cass. civ.,sez. VI-2, 11 maggio 2017, n. 11759), in tal modo assumendo implicitamente che l'elezione di domicilio fisico comporta di per sé anche l'elezione di domicilio virtuale (ma v. infra per una soluzione opposta). Tuttavia, nell'ipotesi di esito negativo per causa imputabile al destinatario, l'operatività dell'elezione di domicilio sembra rilevare diversamente a seconda che si tratti di comunicazione/notificazione di cancelleria ovvero di notificazione ad istanza della parte: infatti, nel primo caso, la notifica eseguita all'indirizzo PEC del dominus è legittimamente eseguita in cancelleria ex art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, senza che la cancelleria abbia l'onere di tentare l'invio anche al domiciliatario; viceversa, nel secondo caso, in assenza di analoga previsione, sembrerebbe configurabile a carico della parte un tentativo di notifica anche nei confronti del domiciliatario, ancorché solo digitale, sulla linea dell'interpretazione adeguatrice aperta da Cass. civ., Sez. Un., n. 10143/2012, cosicché, la notifica in cancelleria – nei casi in cui essa è prevista – sarà valida solo in presenza di un doppio esito negativo. Sotto altro profilo, si è posta la questione della “esclusività” dell'elezione di domicilio digitale presso uno dei co-difensori, nel senso di ritenere invalida la comunicazione effettuata solo all'indirizzo PEC dell'altro difensore. In questi termini si è espressa Cass. civ.,sez. L, 31 gennaio 2019, n. 2942, soffermandosi sulla circostanza che l'indirizzo PEC eletto come esclusivo per le comunicazioni era quello “ufficiale” del difensore (cioè censito in pubblici elenchi). L'assunto non pare tuttavia pienamente condivisibile, perché, da un lato, non considera l'operatività del domicilio digitale di ciascuno dei difensori, secondo le disposizioni sopra riportate, dall'altro, sembra obliare i principi più volte affermati in ordine alla ritualità della comunicazione/notifica eseguita presso uno solo degli avvocati del collegio difensivo (v., ex multis, Sez. Un., 9 giugno 2014, n. 12924; Cass. civ.,sez. VI-3, 22 settembre 2016, n. 18622; Cass. civ.,sez. L, 2 maggio 2017, n. 10635). Aspetti invece tenuti ben presenti da Cass. civ.,sez. L, 20 maggio 2019, n. 13532, che, con stringente motivazione, ha affermato che «Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore». Il rapporto con la tradizionale figura del domiciliatario
A ben vedere, l'istituto del domicilio digitale e la conseguente semplificazione delle comunicazioni/notificazioni, tramite l'obbligo, posto a carico del difensore, di istituire e manutenere uno specifico indirizzo PEC con finalità di giustizia, pubblicato in appositi registri, viene di fatto a ridimensionare fortemente l'esigenza della figura del domiciliatario, tradizionalmente legato ad una ubicazione fisica, ed all'onere di domiciliazione nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita. Si registrano, peraltro, incertezze applicative nei casi di notificazioni eseguite nei confronti del domiciliatario, rinvenendosi, accanto a pronunce che reputano pienamente legittima la notifica eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi del domiciliatario “fisico” (v. supra), decisioni che giungono a ritenere “inesistente” la notifica telematica effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte (Cass. civ.,sez. I, 22 agosto 2018, n. 20946). E se tale ultimo approccio suscita perplessità, perché non sembra predicabile la sanzione dell'inesistenza nell'interpretazione residuale seguita a Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916, il primo richiede di consapevolizzare l'implicita estensione dell'elezione di domicilio fisico a quella del domicilio digitale, restando tuttora aperto il tema dell'ammissibilità e degli effetti di un'elezione di domicilio solo virtuale presso il terzo. Conclusioni
Le potenzialità offerte dall'impiego degli strumenti informatici nel processo hanno indotto il legislatore a recepire nel diritto processuale civile la figura, di matrice giurisprudenziale, del “domicilio digitale”, in chiave di semplificazione delle comunicazioni/notificazioni. Sono, però, emerse nuove questioni interpretative, per definire i criteri di corretta individuazione dell'indirizzo PEC rilevante ai fini del domicilio digitale ovvero per regolare i rapporti fra notifica eseguita all'indirizzo PEC del dominus e notifica effettuata nei confronti del domiciliatario, fisico e/o virtuale. Proprio con riferimento alla figura del domiciliatario, tradizionalmente legata ad un'ubicazione fisica, si registrano incertezze applicative, apparendo quanto meno opportuna una chiarificazione della disciplina a livello normativo. |