L'incidenza delle falsità documentali sul rapporto nel pubblico impiego
17 Luglio 2019
Pubblico impiego: il licenziamento, avente causa nelle dichiarazioni mendaci del lavoratore, in sede di autocertificazione, deve essere preceduto da una contestazione disciplinare?
La questione richiede una distinzione. L'art. 127, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957 (t.u. impiegati dello Stato) prevede la decadenza dall'impiego qualora sia accertato che esso venne conseguito mediante falsi documenti. Analogamente, l'art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, dispone che la non veridicità del contenuto comporti la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della falsa dichiarazione. Il legislatore pone dunque un nesso di causalità tra la falsità ed il conseguimento del vantaggio da parte del propalante. Diversamente, l'art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165 del 2001, individua come possibile causa di licenziamento l'ipotesi in cui falsità documentali o dichiarative vengano commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, è causa di decadenza l'infedeltà comportante la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (il cui difetto è necessariamente ostativo)Nelle altre ipotesi, invece, una volta instaurato il rapporto, il procedimento disciplinare si ritiene imprescindibile e, valutate tutte le circostanze del caso concreto, il licenziamento dovrà risultare proporzionato rispetto alla gravità del fatto.
Cfr.: Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18669. |