Risarcimento negato al parente di uno dei condòmini caduto a causa del pavimento dissestato del cortile condominiale

Redazione scientifica
18 Luglio 2019

L'allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al Condominio per i danni che esso può provocare agli utenti, non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità.

A seguito di caduta nel cortile condominiale su pavimento dissestato, privo di segnaletica ed in condizioni di scarsa illuminazione, Tizia aveva chiesto al giudice adito la condanna del Condominio al risarcimento dei danni subiti. In primo grado, il giudice condannava il Condominio per omesso controllo, vigilanza e custodia delle parti comuni al risarcimento del danno di circa 20 mila euro. In secondo grado, la Corte d'Appello ha respinto l'appello principale di Tizia per il mancato riconoscimento dell'ulteriore danno esistenziale; invece, ha accolto l'appello incidentale del Condominio. In particolare, secondo la Corte territoriale, l'attrice non aveva fornito la prova delle condizioni di pericolosità del luogo, essendo il pavimento costituito da lastroni quadrati ed essendovi state, comunque, condizioni di visibilità adeguate.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Invero, nel caso di specie, oltre all'assenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, a parere dei giudici del gravame, vi era stata la prova del caso fortuito costituito dalla condotta disattenta della danneggiata che conosceva o doveva conoscere lo stato dei luoghi, per essere il Condominio luogo di abitazione della figlia. Difatti, la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato; sicché, in tale situazione, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizia è stato dichiarato inammissibile.

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