Appellato: costituzione in giudizio con file non nativo digitale
19 Luglio 2019
Ho depositato telematicamente atto di controdeduzioni di secondo grado, il cui file è stato trasformato in PDF/A- 1a ed è stato sottoscritto digitalmente; tuttavia, non è un file nativo digitale, in quanto è stato ottenuto mediante la scansione di un atto originariamente cartaceo. Potrei incorrere in una declaratoria di inammissibilità?
Ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del Processo Tributario Telematico), il ricorso ed ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) Sono in formato PDF/A-1a o PDF/A- 1b; b) Sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) Sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è, pertanto, ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; d) Sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Ciò significa che l'atto non potrà mai essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo, bensì dovrà consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un “documento.pdf testuale” e non un “documento.pdf immagine”. Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e, di conseguenza, dalla normativa secondaria.
Sovviene la giurisprudenza che si è formata in ambito di processo civile telematico i cui principi possono essere tenuti in considerazione anche nel caso di processo tributario telematico, in virtù del fatto che l'art. 11 del D.M. 44/2011 e l'art. 12 del D.M. 16 aprile 2014 hanno previsto che l'atto del processo ottenuto in forma di documento informatico “è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini”.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza 13 luglio 2014, ha affermato che “l'unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica”, sicchè in tale prospettiva ed in presenza di un ricorso per decreto ingiuntivo in formato non nativo digitale, “risulta predicabile la sua inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico”. Il Tribunale di Livorno, con ordinanza 25 luglio 2014, ha rilevato come, nel caso di specie, l'accertamento del mancato rispetto di una forma legale, non sia di per sé sufficiente per far ritenere che l'atto sia nullo, dovendosi appurare se l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato.
Il Giudice ha osservato che “Stabilisce infatti l'art 156 c.p.c. che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di specie, non essendo il requisito formale in esame espressamente previsto a pena di nullità, occorre domandarsi se l'atto così redatto e depositato abbia i requisiti formali a indispensabili per raggiungere lo scopo suo proprio. A tale interrogativo, a parere dello scrivente, occorre dare risposta negativa. Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che l'atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition). Ma se così è, la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell'atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art 156 comma 2, c.p.c.. Nel caso di specie deve dunque essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio”.
Nella specie, il Tribunale di Livorno ha ritenuto non essersi raggiunto lo scopo per non consentire al giudice l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri. Tale posizione non può ritenersi condivisibile.
Il file non conforme al modello previsto (nativo digitale) non impedisce il suo deposito, trattandosi di un errore “non bloccante” (artt. 7 e 8 D.M. 4 agosto 2015). Ciò premesso, se il file garantisce la sua lettura da parte del giudice e delle parti, la sanzione di nullità dell'atto sembra essere sproporzionata, avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale a dire quello di essere conoscibile dal giudice e dalla controparte.
Si consideri, inoltre, il principio di conservazione degli atti. Meglio proporzionato al vizio in questione sembrerebbe il provvedimento del giudice che ordini la rinnovazione dell'atto, nel formato richiesto dalla legge.
Stante quanto innanzi, è, pertanto, più rispondente ai fondamentali principi del diritto alla difesa, della conservazione degli atti e della proporzionalità della sanzione, quanto statuito dal Tribunale di Milano, sentenza 3 febbraio 2016 n. 1432, “lo scopo dell'atto processuale, ancorchè telematico, è e rimane, infatti, ad avviso di questo Tribunale, quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l'atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. È, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è, a giudizio del Collegio, quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti, come pure sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito sopra citata”.
L'unica sanzione predicabile, secondo il Tribunale Meneghino, sarebbe quella della irregolarità, la quale trova soluzione “con l'invito alla parte a regolarizzare l'atto introduttivo o l'atto endoprocessuale con un nuovo deposito nel rispetto delle forme previste entro un termine concesso, consentendo tale soluzione di realizzare contemporaneamente la funzione propria della norma tecnica come sopra indicata con la prosecuzione del processo, avendo in ogni caso gli atti del processo raggiunto lo scopo loro proprio nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo”. Ne consegue, quindi, come in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica in oggetto costituisca una mera irregolarità. Avuta considerazione del fatto che, come innanzi evidenziato, la giurisprudenza non ha raggiunto un orientamento comune e per evitare di incorrere nella sanzione processuale della nullità del proprio atto di costituzione, Lei potrebbe riproporre la propria costituzione in giudizio. Ai sensi dell'art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 546/1992, “le parti diverse dall'appellante, debbono costituirsi nei modi e nei termini di cui all'articolo 23 depositando apposito atto di controdeduzioni”. Per quanto concerne i termini di costituzione, valgono le considerazioni ed i principi espressi per la costituzione di primo grado. Il termine di sessanta giorni dalla consegna o notifica dell'appello per la costituzione della parte appellata, stabilito dall'art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 546/1992, non ha natura perentoria.
È ammissibile, pertanto, la costituzione tardiva della parte appellata, cioè quella che ha luogo nel corso del processo dopo la scadenza del termine stabilito dalla norma; anche la Suprema Corte ha sancito che la tardiva costituzione della parte appellata non determina alcuna inammissibilità, né alcuna nullità, sia in base all'art. 23 ed all''art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 546/1992, sia in forza di altre norme del codice di rito, di cui all'art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 546/1992, “stante la mancata previsione di simile sanzione (di nullità) ed il principio di tassatività delle relative cause, ex art 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di svolgere attività processuale eventualmente precluse” (Cass., n. 6734 del 2 aprile 2015; Id., n. 13331 del 10 giugno 2009).
Addirittura, la Suprema Corte (sent. n. 2925 del 10 febbraio 2010) ha affermato che “nel processo tributario è ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei modi indicati nell'art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate”.
L'appellato potrebbe, quindi, costituirsi anche all'udienza, comportando la costituzione tardiva solo la decadenza “dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi”. Stante quanto innanzi, Le consiglierei di riproporre la sua costituzione, presentando l'atto di controdeduzioni in formato nativo digitale, costituzione che, seppur tardiva, non è né nulla, né inammissibile. |